sabato 26 agosto 2023

Dispositivo dell'art. 658 Codice Penale

Dispositivo dell'art. 658 Codice Penale
Fonti → Codice Penale → LIBRO TERZO - Delle contravvenzioni in particolare → Titolo I - Delle contravvenzioni di polizia → Capo I - Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza → Sezione I - Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica

Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorità(1), o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio [358](2), è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 10 a euro 516.

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«Amarezza e delusione»: i vescovi dell’Umbria contro la nuova legge regionale sul suicidio assistito

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