Dispositivo dell'art. 661 Codice Penale
Fonti → Codice Penale → LIBRO TERZO - Delle contravvenzioni in particolare → Titolo I - Delle contravvenzioni di polizia → Capo I - Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza → Sezione I - Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica
Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura(1), anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è soggetto, se dal fatto può derivare un turbamento dell'ordine pubblico, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.
Note
(1) Il d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 ha depenalizzato il reato in commento.
L'impostura deve essere rivolta verso un numero indeterminato di persone e deve avvenire pubblicamente, di conseguenza integrano la fattispecie in esame anche le condotte attuate a mezzo stampa o attraverso altro strumento di diffusione di massa.
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