lunedì 21 aprile 2025
Papa Francesco è tornato alla Casa del Padre
venerdì 18 aprile 2025
La lettera. Ponte Morandi, Mattarella: sui risarcimenti non ci siano discriminazioni
Londra . La sentenza della Corte Suprema britannica: «I transessuali non sono donne»
lunedì 7 aprile 2025
OPINIONI Ferie degli insegnanti. «Solo in Italia abbiamo 3 mesi di vacanze da scuola»
Anche Jovanotti cade nel luogo comune delle ferie degli insegnanti: "Estate vera grande invenzione italiana con 3 mesi di vacanze da scuola"
La frase di Jovanotti ha sollevato parecchie polemiche da parte del mondo della scuola, ma allo stesso tempo è andata a gettare benzina sul fuoco laddove c’era già pregiudizio nei confronti delle ferie degli insegnanti.
Un pregiudizio che non muore mai
...
In altri paesi europei le settimane sono undici (in Finlandia, Grecia, Islanda, Polonia, Serbia, Svezia e Ungheria) o addirittura tredici (in Bosnia, Bulgaria, Croazia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Macedonia, Montenegro, Portogallo, Romania, Russia, Slovenia, Spagna, Turchia e Ucraina). Se Lorenzo sapesse l’inesattezza che ha detto continuerebbe a fare ciò che fa sempre, cioè parlare su basi musicali, e non degli insegnanti.
lunedì 31 marzo 2025
Referendum abrogativi del 8 e 9 giugno 2025
Descrizione
In questa sezione sono pubblicate tutte le informazioni, notizie e approfondimenti utili inerenti allo svolgimento delle prossime elezioni referendarie del 8 e 9 giugno.
Domenica 8 e lunedì 9 giugno i cittadini regolarmente iscritti nelle liste elettorali potranno esercitare il diritto di voto in merito ai 5 referendum abrogativi previsti dalla Costituzione.
I seggi elettorali saranno aperti continuativamente nelle giornate di:
- domenica 8 giugno dalle ore 7:00 alle ore 23:00;
- lunedì 9 giugno dalle ore 7:00 alle ore 15:00.
I quesiti referendari, la cui disciplina normativa è contenuta nel Decreto Legge n. 27 del 19 marzo 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 65 di pari data, recante “Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2025”, sono i seguenti:
Quesito n.1:«Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?»
Quesito n.2:«Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: “compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.”?»
Quesito n.3:«Volete voi l’abrogazione dell’articolo 19 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, comma 1, limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e alle parole “b bis)”; comma 1 -bis , limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “,in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,”?»
Quesito n.4:«Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”?»
Quesito n.5:«Volete voi abrogare l'articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.”, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza”?»
mercoledì 12 marzo 2025
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lunedì 10 marzo 2025
Hanno comprato i loro figli ma restano «umili»
Leone XIV: senza i santi la storia del mondo sarebbe più povera e meno umana
Nel suo discorso ai partecipanti al convegno “La santità nella storia” organizzato dal Dicastero delle Cause dei Santi, il Papa sottolinea l...
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Delibera n° 81 Approvata nella seduta del: 30/01/2009 Deliberante: Determinazioni dei Coordinatori OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZION...
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