lunedì 27 settembre 2010

Il CNSU

Il CNSU è il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari
- L'elezione dei componenti si sono svolte il 12 e 13 maggio 2010 presso ciascuna sede universitaria
- Il nuovo CNSU, definito con il D.M. 25 giugno 2010, è in attesa della prima convocazione per iniziare i lavori.
- Le date della prossima sessione sono in corso di definizione
- Il Presidente verrà eletto nelle prossime sedute
- Le commisioni verranno istituite nelle prossime sedute

N.B. Il CNSU è un organo ufficiale della Repubblica Italiana, e dura in carica 2 (due) anni
Il sito è ospite di quello della Pubblica Istruzione: LINK: http://www.cnsu.miur.it/

NORME INTERNE DI FUNZIONAMENTO del CONSIGLIO NAZIONALE STUDENTI UNIVERSITARI

Art.1
1. Natura e funzioni del C.N.S.U.
Il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (C.N.S.U.) è organo consultivo di rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di diploma, di laurea, di specializzazione e di dottorato attivati nelle università italiane, nonché alle scuole dirette a fini speciali. Esso formula pareri e proposte al Ministro dell'Università e Ricerca, di seguito appellato Ministro:
a) su progetti di riordino del sistema universitario predisposti dal Ministro;
b) sui decreti ministeriali previsti dall'articolo 17 comma 95 della legge 15 marzo 1997, n.127, con i quali sono definiti i criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione, di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n.341, nonché le modalità e gli strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti;
c) sui criteri per la utilizzazione della quota di equilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università;
d) circa le linee generali di indirizzo definite dal MIUR relative ai piani pluriennali di sviluppo delle università.

2. Oltre alle competenze di cui al comma 1, il C.N.S.U.:
a) elegge nel proprio seno i rappresentanti degli studenti nel Consiglio Universitario Nazionale(C.U.N.) di cui all'art. 17, comma 104, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n.127;
b) può formulare proposte e può essere sentito dal Ministro su altre materie di interesse generale per l'università dando risposta entro 60 giorni;
c) presenta al Ministro, entro un anno dall'insediamento, una relazione sulla condizione studentesca nell'ambito del sistema universitario;
d) può rivolgere quesiti al Ministero circa fatti o eventi di rilevanza nazionale riguardanti la didattica e la condizione studentesca, cui è data risposta entro 60 giorni;
e) può formulare proposte sul decreto sul Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti;
f) fornisce parere sul decreto inerente la limitazione dell'accesso a specifici corsi ad accesso limitato.

3. I componenti del C.N.S.U. sono appellati consiglieri nazionali degli studenti universitari, di seguito chiamati consiglieri.


Art.2 Insediamento ed elezione del Presidente

1. Il C.N.S.U. è insediato dal Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca.

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