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Papa Francesco ha risposto a 5 Dubia che gli avevano fatto pervenire nel luglio scorso i cardinali Walter Brandmüller e Raymond Leo Burke con l’appoggio di altri tre cardinali, Juan Sandoval Íñiguez, Robert Sarah e Joseph Zen Ze-kiun. Le domande dei porporati, in italiano, e le risposte del Papa, in spagnolo, sono state pubblicate oggi sul sito del Dicastero per la Dottrina della Fede. Di seguito il testo con una nostra traduzione in italiano delle risposte del Papa:
1) Dubium circa l'affermazione che si debba reinterpretare la Divina Rivelazione in base ai cambiamenti culturali e antropologici in voga.
-- OMISSIS --
2) Dubium circa l'affermazione che la diffusa pratica della benedizione delle unioni con persone dello stesso sesso, concorderebbe con la Rivelazione e il Magistero (CCC 2357).
Secondo la Divina Rivelazione, attestata nella Sacra Scrittura, che la Chiesa "per divino mandato e con l'assistenza dello Spirito Santo piamente ascolta, santamente custodisce e fedelmente espone" (Dei Verbum 10): "In principio" Dio creò l'uomo a sua immagine, maschio e femmina li creò e li benedisse, perché fossero fecondi (cfr Gen l, 27-28), per cui l'Apostolo Paolo insegna che negare la differenza sessuale è la conseguenza della negazione del Creatore (Rom l, 24-32). Si chiede: può la Chiesa derogare a questo "principio", considerandolo, in contrasto con quanto insegnato da Veritatis splendor 103, come un semplice ideale, e accettando come "bene possibile" situazioni oggettivamente peccaminose, come le unioni con persone dello stesso sesso, senza venir meno alla dottrina rivelata?
Risposta di Papa Francesco alla seconda domanda
a) La Chiesa ha una concezione molto chiara del matrimonio: un'unione esclusiva, stabile e indissolubile tra un uomo e una donna, naturalmente aperta a generare figli. Solo a questa unione si può chiamare "matrimonio". Altre forme di unione lo realizzano solo "in modo parziale e analogico" (Amoris laetitia 292), per cui non possono essere chiamate strettamente "matrimonio".
b) Non è solo una questione di nomi, ma la realtà che chiamiamo matrimonio ha una costituzione essenziale unica che richiede un nome esclusivo, non applicabile ad altre realtà. Senza dubbio è molto di più di un mero "ideale".
c) Per questa ragione, la Chiesa evita qualsiasi tipo di rito o sacramentale che possa contraddire questa convinzione e far intendere che si riconosca come matrimonio qualcosa che non lo è.
d) Tuttavia, nel rapporto con le persone, non si deve perdere la carità pastorale, che deve permeare tutte le nostre decisioni e atteggiamenti. La difesa della verità oggettiva non è l'unica espressione di questa carità, che è anche fatta di gentilezza, pazienza, comprensione, tenerezza e incoraggiamento. Pertanto, non possiamo essere giudici che solo negano, respingono, escludono.
e) Pertanto, la prudenza pastorale deve discernere adeguatamente se ci sono forme di benedizione, richieste da una o più persone, che non trasmettano un concetto errato del matrimonio. Perché quando si chiede una benedizione, si sta esprimendo una richiesta di aiuto a Dio, una supplica per poter vivere meglio, una fiducia in un Padre che può aiutarci a vivere meglio.
f) D'altra parte, sebbene ci siano situazioni che dal punto di vista oggettivo non sono moralmente accettabili, la stessa carità pastorale ci impone di non trattare semplicemente come "peccatori" altre persone la cui colpa o responsabilità può essere attenuata da vari fattori che influenzano l'imputabilità soggettiva (Cfr. san Giovanni Paolo II, Reconciliatio et Paenitentia, 17).
g) Le decisioni che, in determinate circostanze, possono far parte della prudenza pastorale, non devono necessariamente diventare una norma. Cioè, non è opportuno che una Diocesi, una Conferenza Episcopale o qualsiasi altra struttura ecclesiale abiliti costantemente e ufficialmente procedure o riti per ogni tipo di questione, poiché tutto “ciò che fa parte di un discernimento pratico davanti ad una situazione particolare non può essere elevato al livello di una norma”, perché questo “darebbe luogo a una casuistica insopportabile” (Amoris laetitia 304). Il Diritto Canonico non deve né può coprire tutto, e nemmeno le Conferenze Episcopali con i loro documenti e protocolli variati dovrebbero pretenderlo, poiché la vita della Chiesa scorre attraverso molti canali oltre a quelli normativi.
3) Dubium circa l'affermazione che la sinodalità è "dimensione costitutiva della Chiesa" (Cost.Ap. Episcopalis Communio 6), sì che la Chiesa sarebbe per sua natura sinodale.
-- OMISSIS --
4) Dubium circa il sostegno di pastori e teologi alla teoria che "la teologia della Chiesa è cambiata" e quindi che l'ordinazione sacerdotale possa essere conferita alle donne.
In seguito alle affermazioni di alcuni prelati, che non sono state né corrette né ritrattate, secondo cui col Vaticano II sarebbe cambiata la teologia della Chiesa e il significato della Messa, si chiede se è ancora valido il dettato del Concilio Vaticano II, che "il sacerdozio comune dei fedeli e quello ministeriale differiscono essenzialmente e non solo di grado" (Lumen Gentium IO) e che i presbiteri in virtù del "sacro potere dell'ordine per offrire il sacrificio e perdonare i peccati" (Presbyterorum Ordinis 2), agiscono in nome e nella persona di Cristo mediatore, per mezzo del quale è reso perfetto il sacrificio spirituale dei fedeli? Si chiede, inoltre, se è ancora valido l'insegnamento della lettera apostolica di san Giovanni Paolo II Ordinatio Sacerdotalis, che insegna come verità da tenere in modo definitivo l'impossibilità di conferire l'ordinazione sacerdotale alle donne, per cui questo insegnamento non è più soggetto a cambiamento né alla libera discussione dei pastori o dei teologi.
Risposta di Papa Francesco alla quarta domanda
a) "Il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale differiscono essenzialmente" (Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione dogmatica Lumen gentium, 10). Non è opportuno sostenere una differenza di grado che implichi considerare il sacerdozio comune dei fedeli come qualcosa di "seconda categoria" o di minor valore ("un grado più basso"). Entrambe le forme di sacerdozio si illuminano e si sostengono reciprocamente.
b) Quando san Giovanni Paolo II insegnò che bisogna affermare "in modo definitivo" l'impossibilità di conferire l'ordinazione sacerdotale alle donne, in nessun modo stava denigrando le donne e conferendo un potere supremo agli uomini. San Giovanni Paolo II affermò anche altre cose. Ad esempio, che quando parliamo della potestà sacerdotale “siamo nell'ambito della funzione, non della dignità e della santità”. (san Giovanni Paolo II, Christifideles laici, 51). Sono parole che non abbiamo accolto a sufficienza. Affermò anche chiaramente che sebbene solo il sacerdote presieda l'Eucaristia, i compiti "non danno luogo alla superiorità di alcuni sugli altri" (san Giovanni Paolo II, Christifideles laici, nota 190; Cfr. Congregazione per la Dottrina della Fede, Dichiarazione Inter Insigniores, VI). Affermò anche che se la funzione sacerdotale è "gerarchica", non deve essere intesa come una forma di dominio, ma “è totalmente ordinata alla santità delle membra di Cristo” (san Giovanni Paolo II, Mulieris dignitatem, 27). Se questo non viene compreso e non si traggono le conseguenze pratiche di queste distinzioni, sarà difficile accettare che il sacerdozio sia riservato solo agli uomini e non potremo riconoscere i diritti delle donne o la necessità che esse partecipino, in vari modi, alla guida della Chiesa.
c) D'altra parte, per essere rigorosi, riconosciamo che non è stata ancora sviluppata esaustivamente una dottrina chiara e autorevole sulla natura esatta di una "dichiarazione definitiva". Non è una definizione dogmatica, eppure deve essere accettata da tutti. Nessuno può contraddirla pubblicamente e tuttavia può essere oggetto di studio, come nel caso della validità delle ordinazioni nella Comunione anglicana.
5) Dubium circa l'affermazione "il perdono è un diritto umano" e l'insistere del Santo Padre sul dovere di assolvere tutti e sempre, per cui il pentimento non sarebbe condizione necessaria per l'assoluzione sacramentale.
Si chiede se sia ancora vigente l'insegnamento del Concilio di Trento, secondo cui, per la validità della confessione sacramentale è necessaria la contrizione del penitente, che consiste nel detestare il peccato commesso con il proposito di non peccare più (Sessione XIV, Capitolo IV: DH 1676), cosicché il sacerdote deve rimandare l’assoluzione quando sia chiaro che questa condizione non è adempiuta.
Risposta di Papa Francesco alla quinta domanda
a) Il pentimento è necessario per la validità dell'assoluzione sacramentale e implica l'intenzione di non peccare. Ma qui non c’è matematica e devo ricordare ancora una volta che il confessionale non è una dogana. Non siamo padroni, ma umili amministratori dei Sacramenti che nutrono i fedeli, perché questi doni del Signore, più che reliquie da custodire, sono aiuti dello Spirito Santo per la vita delle persone.
b) Ci sono molti modi di esprimere il pentimento. Spesso, nelle persone che hanno l'autostima molto ferita, dichiararsi colpevoli è una tortura crudele, ma il solo atto di avvicinarsi alla confessione è un'espressione simbolica di pentimento e di ricerca dell'aiuto divino.
c) Voglio anche ricordare che "a volte ci costa molto dare spazio nella pastorale all'amore incondizionato di Dio" (Amoris laetitia 311), ma si deve imparare. Seguendo san Giovanni Paolo II, sostengo che non dobbiamo richiedere ai fedeli propositi di correzione troppo precisi e sicuri, che alla fine finiscono per essere astratti o addirittura narcisisti, ma anche la prevedibilità di una nuova caduta "non pregiudica l'autenticità del proposito" (san Giovanni Paolo II, Lettera al Card. William W. Baum e ai partecipanti al corso annuale della Penitenzieria Apostolica, 22 marzo 1996, 5).
d) Infine, deve essere chiaro che tutte le condizioni che di solito si pongono nella confessione generalmente non sono applicabili quando la persona si trova in una situazione di agonia o con le sue capacità mentali e psichiche molto limitate.