Art. 13.
La liberta` personale e` inviolabile.
Non e` ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, ne´ qual-
siasi altra restrizione della liberta` personale, se non per atto motivato dell’autorita` giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessita` ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorita` di pubblica sicurezza puo` adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorita` giudiziaria e, se questa
non li convalida nelle successive quarantotto
ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di liberta`.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
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