Oggetto: ISTITUZIONI SCOLASTICHE – CONTRIBUTO PER GITE ANNO SCOLASTICO 2009/2010
... DETERMINA ... di assegnare, alle Direzioni Didattiche di Buccinasco un contributo economico straordinario, finalizzato a sostenere parzialmente la spesa per l’organizzazione delle gite effettuate durante l’anno
scolastico 2009/10, secondo il seguente prospetto:
Direzione Didattica di Buccinasco - Circolo 1°: contributo di € 2.500,00
Direzione Didattica di Buccinasco - Circolo 2°: contributo di € 2.700,00
Direzione Scuola Media Statale “Laura Conti”: contributo di € 3.000,00
Direzione Scuola Nova Terra: contributo di € 700,00
Ndr 1: occhio alle date: delibera del 12 Luglio 2010 per le gite dell'anno scolastico terminato un mese prima ...
Ndr 2: ora 700 euro vanno anche alla scuola Nova Terra, nel pieno (?) rispetto della Costituzione Italiana, che prevederebbe....
Art. 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. ...
Art. 20. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
Art. 33. ... La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
Art. 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. ...
Art. 20. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
Art. 33. ... La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
Nessun commento:
Posta un commento