aglaia scrive:
26 marzo 2014 alle 12:40
Sembra che il disegno finale sia questo: eliminare, quanto più possibile, le istituzioni elettive e quindi privare il popolo non piu sovrano del dirtto di voto. Sventolando la muleta del risparmio davanti a un grandissimo numero di cittadini impoveriti si eliminano le elezioni, Senato compreso. Urge ripassare il percorso legislativo analogo di Mussolini.
L'articolo originale:
Riforme costituzionali - I limiti di un Parlamento delegittimato*
26 marzo 2014 - Alessandro Pace
Sembrerebbe che le istituzioni parlamentari abbiano dimenticato di essere state delegittimate dalla dichiarazione d’incostituzionalità del Porcellum. Dal canto suo, il Presidente del consiglio, non essendo stato eletto e quindi non essendo personalmente coinvolto dagli effetti della sentenza n. 1 del 2014, non ne tiene affatto conto tant’è vero che il Ministro per i rapporti col Parlamento ha dichiarato che i programmi del Governo Renzi coprono l’intera legislatura.
Ora è bensì vero che nella sentenza è scritto che l’incostituzionalità delle varie norme del Porcellum «non tocca in alcun modo gli atti posti in essere in conseguenza di quanto stabilito durante il vigore delle norme annullate, compresi gli esiti delle elezioni svoltesi e gli atti adottati dal Parlamento eletto», ma questo non significa che la sentenza non coinvolga la legittimità dell’attuale Parlamento. Se la Consulta, grazie al principio della necessaria continuità delle istituzioni, ha “delimitato” gli effetti “retroattivi” della pronuncia d’incostituzionalità e, quanto al futuro, ha esplicitamente previsto che le Camere elette nel 2013 possano approvare una nuova legge elettorale, non ha però detto che esse possano continuare ad operare come se nulla sia successo. Mi rendo conto che la situazione politica, economica e finanziaria richiede che un governo ci sia, ma questo non significa che l’attuale Parlamento possa far tutto senza limiti modali, di contenuto e di tempo.
Tento di spiegarmi meglio con un paio di esempi di ciò che un Parlamento delegittimato non potrebbe né dovrebbe mai fare.
Limiti modali. La Corte costituzionale ha detto chiaramente, nella citata sentenza, che una legge elettorale, per essere costituzionalmente legittima, pur perseguendo l’obiettivo della stabilità e dell’efficienza del Governo, non deve però determinare una compressione della funzione rappresentativa e dell’eguale diritto di voto. Per contro il d.d.l. 1385 attualmente all’esame del Senato prevede un sistema elettorale avente una base proporzionale con una pluralità irrazionale di soglie per l’accesso dei partiti (4,5 per cento, 8 per cento, 12 per cento) che premia le coalizioni senza tener conto dell’apporto dei partiti che non superino il 4,5 per cento; prevede un premio di maggioranza che tale non è, essendo la soglia del 37 per cento troppo lontana dal 50,1 per cento (che è il valore cui commisurare la legittimità del “premio”); prevede la possibilità di ciascun candidato di presentarsi fino ad un massimo di otto collegi (un vero e proprio specchietto per gli allocchi); prevede, tra l’altro, un artificioso sistema di trasformazione dei voti in seggi che, essendo effettuato in sede nazionale, fa sì che dei voti espressi in sede locale in favore di una data lista si gioverà, in definitiva, una lista votata in una sede diversa.
Limiti di contenuto. In un articolo pubblicato su queste pagine all’indomani del comunicato della Consulta che annunciava l’incostituzionalità del Porcellum, scrissi che le attuali Camere, ancorché politicamente delegittimate, ferma restando l’attività di controllo e quella legislativa “ordinaria” politicamente rilevante, avrebbero potuto impegnarsi in talune “necessarie” revisioni costituzionali (come la diminuzione del numero dei parlamentari e la revisione dell’art. 117 Cost. per ciò che riguarda le competenze legislative regionali). Non però le revisioni che avrebbero potuto modificare la forma di governo. Se infatti è discutibile – lo ammetto – che un Parlamento delegittimato possa approvare talune leggi di revisione costituzionale, come io stesso ho scritto (e me ne pento), è però assolutamente inconcepibile che un Parlamento delegittimato possa incidere sulle strutture portanti della nostra democrazia parlamentare. Per contro il Governo Renzi si appresta a presentare un disegno di legge costituzionale che elimina il Senato e lo sostituisce con un’Assemblea delle autonomie, composta da presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, da due membri eletti dai Consigli regionali e da tre sindaci per ogni Regione.
Con ciò non voglio sostenere che il bicameralismo paritario non possa o non debba essere superato. Non però da “questo” Parlamento e in maniera così poco meditata. Non intendo entrare nel merito di tale preannunciata riforma perché ciò significherebbe in qualche modo prenderla sul serio. Ciò non di meno non posso non osservare che se l’obiettivo perseguito dal Governo Renzi è di eliminare dal bilancio dello Stato la spesa costituita dall’indennità dei 315 senatori, sarebbe preferibile ridurre a 100 il numero dei senatori e a 500 il numero dei deputati, ma mantenere l’elezione diretta dei senatori.
Quale legittimità democratica, senza l’elezione popolare, avrebbe infatti l’Assemblea delle autonomie per partecipare col suo voto all’approvazione delle leggi di revisione costituzionale? E poi, pur tenendo conto delle attribuzioni assegnate all’Assemblea delle autonomie in materia legislativa dal “nuovo” art. 70 della Costituzione, se essa, come previsto, dovrà esprimere un mero “parere” su tutti i disegni di legge approvati dalla Camera dei deputati, quanto tempo rimarrebbe ai suoi componenti per svolgere, nel contempo, anche i compiti di presidente regionale, di consigliere regionale e di sindaco? E infine, nel ridurre l’apporto della seconda Camera a mera funzione consultiva, non si dimentica che il bicameralismo “legislativo” ci ha ripetutamente salvati, e non solo nelle ultime legislature, da modifiche esiziali del nostro ordinamento?
Limiti temporali. E’ assolutamente disdicevole che il Governo Renzi ritenga di poter programmare l’attività del Governo per tutta la legislatura. Non si rende conto che il solo affermarlo implica una violazione del giudicato costituzionale contenuto nella sentenza n. 1 del 2014 e la conseguente menomazione delle attribuzioni costituzionali della Corte costituzionale?
*Il testo riproduce, con minime aggiunte dell’autore, l’articolo pubblicato su la Repubblica del 26 marzo 2014.
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