martedì 13 ottobre 2009

Il "NON" rientro dei capitali

"Ecco l'elenco completo, pubblicato in allegato alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate, dei Paesi dai quali è possibile effettuare la regolarizzazione, e non necessariamente dunque il rimpatrio, dei capitali: Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Cipro, Corea del Sud, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Tirchia, Ungheria"
Tratto da: http://www.repubblica.it/2009/09/sezioni/economia/fisco-2/circolare-scudo/circolare-scudo.html

1 commento:

Franco Gatti ha detto...

tratto da: http://www.repubblica.it/2009/09/sezioni/economia/fisco-2/circolare-scudo/circolare-scudo.html

ECONOMIA Sono state rese note dall'Agenzia delle entrate tutte le disposizioni
In 36 Paesi non è consentita la regolarizzazione "in loco"
Scudo fiscale, ecco le istruzioni
Dalla Svizzera solo il rimpatrio


ROMA - Sono 36 i Paesi nei quali "è possibile effettuare la regolarizzazione" in loco dei capitali illegalmente detenuti all'estero. Nell'elenco pubblicato in allegato alla Circolare sullo scudo fiscale dell'Agenzia delle Entrate non figurano né la Svizzera né San Marino. Chi detiene illegalmente capitali in questi Paesi potrà dunque, in base al decreto varato dal governo, solo rimpatriarli.

L'Elenco dei Paesi - Svizzera, San Marino e Principato di Monaco sono Paesi importanti per lo scudo fiscale italiano. Secondo le stime dell'Associazione Italiana dei Private Bankers sui quasi 300 miliardi di euro di tesori italiani oltre confine, 125 miliardi si troverebbero proprio in Svizzera e 86 miliardi di euro in Lussemburgo. Ecco l'elenco completo, pubblicato in allegato alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate, dei Paesi dai quali è possibile effettuare la regolarizzazione, e non necessariamente dunque il rimpatrio, dei capitali: Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Cipro, Corea del Sud, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Tirchia, Ungheria.

L'onere della prova - La circolare pubblicata oggi contiene le istruzioni operative per lo Scudo fiscale. Tra l'altro, indica che non ci sarà inversione dell'onere della prova. Chi aderisce allo scudo non dovrà cioè dimostrare che i capitali e le attività detenute all'estero sono frutto di evasione fiscale. Inoltre il rimpatrio o la regolarizzazione sono ammessi anche nel caso in cui le attività sono detenute all'estero per il trmite di trust. In sostanza non sarà accertato se i capitali detenuti in paradisi fiscali siano stati costituiti mediante redditti sottratti alla tassazione.

Chi può aderire allo scudo - L'adesione allo scudo è ammessa non solo nel caso di possesso diretto delle attivita' da parte del contribuente, ma anche se le attivita' sono intestate a fiduciarie o possedute per il tramite di interposta persona, come nel caso dei trust.

(10 ottobre 2009)

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