domenica 5 ottobre 2014

Promemoria per chi ancora usa Facebook senza rispettare il codice

Trtto da:  http://www.laleggepertutti.it/56469_dieci-errori-imperdonabili-che-commetti-su-facebook

Dieci errori imperdonabili che commetti su Facebook

Apologia di reato e istigazione a delinquere, violazione della privacy e pubblicazione di foto di minori, furto d’identità e sostituzione di persona, mancanza nel consenso preventivo, peculato e violazione del contratto di lavoro: ecco tutti gli illeciti civili e i reati che giornalmente si commettono mentre si naviga su Facebook.

Tempo fa qualcuno – forse provocatoriamente – suggerì di istituire una “patente per il web” proprio come per chi si mette alla guida dell’auto. E questo perché, al pari di chi afferra un volante, anche chi naviga su internet non può non conoscere le leggi che presidiano il web e che impongono, prima ancora che una cultura civica, soprattutto una conoscenza giuridica avanzata.
Un coacervo di esempi è dato proprio da Facebook dove gli utenti, quotidianamente, commettono una serie di illeciti (pane, ormai, per molti avvocati) senza la benché minima consapevolezza del fatto che essi sono sanzionati da altrettante norme (a volte anche quelle di carattere penale).

Ecco, dunque, i principali errori, che sconfinano nell’illegalità, posti da chi frequenta il social network “blu”. Attento, perché anche tu potresti aver compiuto almeno una di queste condotte e, come ricorda il detto, l’ignoranza non servirà a giustificarti, né ti farà ottenere uno sconto di pena.



1. Hai fatto allusioni a una persona parlando male di lei, ma senza farne il nome
Perché scatti il reato di diffamazione non è necessario scrivere il nome e cognome della tua vittima. Basta una chiara allusione a un fatto o a una carica che porti il lettore a intuire di chi stai parlando [1].

Per esempio, potrebbe essere illecito scrivere un post di questo tipo: “Sono sicura che chi ha vinto il concorso ha ottenuto una grossa raccomandazione… Ho visto gli occhi dolci che faceva al commissario”.
In una ipotesi del genere, facile sarebbe: da un lato ricollegare l’autore del post ad un concorso, da cui, con molta probabilità, questi è stato escluso; e, dall’altro lato, risalire all’identità invece del vincitore al quale è indirizzato il messaggio offensivo.

Se, quindi, è chiaro a chi ti vuoi riferire nel commento, sei passibile di una querela.


2. Hai fotografato tuo figlio che gioca al parco con i compagni e poi hai postato l’immagine sul tuo profilo
Occhio: i bambini degli altri non si fotografano; la privacy dei bambini è tutelata in modo molto più forte rispetto a quella degli adulti. Esistono convenzioni internazionali che proteggono il volto dei minori e in favore dei quali sarebbero pronte a scagliarsi contro di te decine di associazioni a tutela dei minori. Quindi, se è vietato pubblicare foto di persone sconosciute, lo è ancor di più se queste sono minorenni. E il fatto che l’immagine sia stata scattata durante una ricorrenza o in un posto pubblico o in un’aula di scuola o durante la recita non giustifica il gesto. Così come non si può essere giustificati se il profilo sul quale la foto è pubblicata è “privato”, limitato cioè alla tua stretta cerchia di amici. La Cassazione ha, infatti, più volte detto che quanto viene condiviso sul proprio “muro” di Facebook è comunque da considerarsi pubblico.

Il consiglio è, quindi, quello di ritagliare la fotografia in modo da escludere gli altri bambini o, eventualmente, “pixellare” il loro volto in modo da renderli irriconoscibili.



3. Non hai chiesto il consenso preventivo prima di pubblicare una foto con qualcuno
Sapevi che, prima di pubblicare una foto con i tuoi amici, devi sempre chiedere loro il consenso? Si tratta della classica liberatoria, che non deve essere necessariamente scritta. O meglio: se vuoi stare tranquillo che un domani il soggetto fotografato non vada a dire, in tribunale, di non aver mai dato alcuna autorizzazione alla pubblicazione, meglio sarebbe girare con una risma di fogli di carta. Una precauzione forse eccessiva (e che potrebbe metterti alla berlina, visti i tempi). Ma, quel che devi necessariamente sapere è che il consenso non può essere mai “successivo” alla pubblicazione, ma va chiesto sempre preventivamente. E ciò anche perché la diffusione dei contenuti sui social network è istantanea e l’eventuale rimozione non potrebbe più cancellare i danni ormai prodotti.


4. Hai pubblicato una foto col consenso del soggetto ma poi questa persona ti ha chiesto di cancellarla e tu non lo hai fatto
Forse non sai che il consenso, una volta prestato, può essere sempre revocato. E tu non hai alcun diritto di opporti alla richiesta del soggetto “immortalato” che ti chieda, un domani, di rimuovere la foto o il suo volto.

Allo stesso modo, chi si cancella da Facebook perché non ne può più dell’invasione di privacy potrebbe costringerti a cancellare dal tuo profilo tutte le foto che avete condiviso insieme.


5. Hai aperto un account fake con il nome e cognome di una persona realmente esistente
Ti sembra un gioco? Uno scherzo? Per la legge, invece, si chiama “sostituzione di persona” ed è un reato molto grave. Non solo: se lo hai fatto per mettere sulla bocca del soggetto “clonato” frasi offensive che arrivano a ledere la sua reputazione, c’è il reato di diffamazione aggravata. Oltre a scontare una condanna penale, in questi casi potresti essere citato per un risarcimento del danno anche molto elevato, specie se la vittima è una persona famosa.


6. Hai parlato male del tuo professore o dei metodi con cui sono stati promossi i tuoi colleghi agli esami
Le “voci di corridoio” sugli insegnanti non sono più tali se condivise su Facebook. E se il prof. lo viene a sapere potrebbe decidere di fartela pagare non sul banco di scuola o dell’università, ma su quello del giudice. Qualsiasi commento offensivo integra la diffamazione: basta averlo scritto in presenza di più di una persona. Anche all’interno di una chat privata. E se anche il docente si è meritato un bel “vaffa”, purtroppo la legge non ti scusa: non c’è nessuna legittima difesa per la diffamazione sul social network.


7. Hai taggato qualcuno in una immagine o una notizia che potrebbe pregiudicare la sua reputazione
Non taggare gli altri alle spalle! Anche un tag o una citazione può ledere la privacy di qualcuno o metterlo alla berlina. Eppure raramente, prima di mettere un tag di un amico ci domandiamo se non si tratti di un’incursione nella sua privacy. Dobbiamo invece prendere sempre tutte le opportune precauzioni per tutelarne la riservatezza.

Sarebbe illecito, per esempio, taggare un collega su un post relativo alla notizia di un’indagine contro i falsi invalidi. E il collega ha la pensione di invalidità.


8. Hai creato una pagina con il nome di un marchio
Non c’è bisogno che il marchio sia registrato o sia noto a livello nazionale: se hai usato un nome a dominio già “impegnato” da un’azienda, ti potrà essere chiesto di cambiare nome. E, se ne ricorrono gli estremi, anche il risarcimento del danno.


9. Stai su Facebook durante le ore di lavoro
Che te lo diciamo a fare: lo sanno tutti e ormai ne parlano anche i giornali! Il dipendente è passibile di licenziamento e, se rientra nel comparto pubblico, potrebbe anche scattare il reato di peculato.


10. Hai scritto “Non pagate mai più le tasse!”
Se sei affetto da “incavolatura solenne” per il conto presentatoti dal commercialista, e per reazione hai invitato tutti i tuoi amici su Facebook a “ribellarsi a questa situazione assurda e smettere di pagare le tasse per finanziare questo sistema e che tanto i soldi se li intascano i politici e che quindi è meglio evadere e far finta di niente quando arriva una cartella di Equitalia, e bla bla bla …” sappi che stai commettendo un reato. L’istigazione a non pagare le tasse – la cosiddetta “obiezione fiscale” – è considerata illecita dalla giurisprudenza e dalla dottrina (leggi: “Non pagare il canone Rai: tra spot e concorrenza sleale”).
Ok, già sappiamo ciò che stai pensando: “Lo fanno tutti! E se non hanno mai fatto nulla a nessuno, figurati se faranno qualcosa proprio a me”. È vero: ma siamo anche sicuri che di tutto ciò che ti abbiamo appena detto in questo articolo già tra cinque minuti non rispetterai più nulla.

E allora… buon Facebook lo stesso!
[1] Cass. sent. n. 16712/14. Cass. sent. n. 13604 del 24.03.2014.

Autore immagine: 123rf com
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