lunedì 11 maggio 2009

Bocciata la Circolare sull’adozione dei libri di testo

Tratto da: http://www.scuolaoggi.org/; di Gianni Gandola
La III sezione del TAR del Lazio, con ordinanza del 7 maggio 2009 ha accolto il ricorso presentato da una ventina di insegnanti di scuola primaria della provincia di Milano, in accordo con la Flc Cgil milanese, disponendo la sospensione in via cautelare della Circolare ministeriale n.16 del 10.2.2009 relativa all’adozione dei libri di testo. Vediamo di ricostruire la vicenda nel suo insieme facendo direttamente riferimento al testo stesso del ricorso presentato dall’avv. Isetta Barsanti Mauceri e all’ordinanza del TAR.I ricorrenti, tutti docenti a tempo indeterminato che attualmente prestano servizio presso le istituzioni scolastiche della provincia di Milano, contestano il fatto che le disposizioni contenute nella CM impugnata sono lesive della loro professionalità sotto il profilo della lesione alla libertà di insegnamento ed al principio dell’autonomia delle istituzioni scolastiche.
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Suggerisco di leggere anche il commento di Federico Niccoli (stessa fonte, opinione diversa)

P.S. Grazie a D. A. per la segnalazione

2 commenti:

Franco Gatti ha detto...

Bocciata la Circolare sull’adozione dei libri di testo
di Gianni Gandola



La III sezione del TAR del Lazio, con ordinanza del 7 maggio 2009 ha accolto il ricorso presentato da una ventina di insegnanti di scuola primaria della provincia di Milano, in accordo con la Flc Cgil milanese, disponendo la sospensione in via cautelare della Circolare ministeriale n.16 del 10.2.2009 relativa all’adozione dei libri di testo. Vediamo di ricostruire la vicenda nel suo insieme facendo direttamente riferimento al testo stesso del ricorso presentato dall’avv. Isetta Barsanti Mauceri e all’ordinanza del TAR.

Il ricorso al TAR

I ricorrenti, tutti docenti a tempo indeterminato che attualmente prestano servizio presso le istituzioni scolastiche della provincia di Milano, contestano il fatto che le disposizioni contenute nella CM impugnata sono lesive della loro professionalità sotto il profilo della lesione alla libertà di insegnamento ed al principio dell’autonomia delle istituzioni scolastiche.
Con la legge n. 169/08 infatti è stata modificata la disciplina relativa all’adozione dei libri di testo nelle istituzioni scolastiche statali ed è stata prevista una disciplina volta a contenere la spesa libraria assegnando una durata maggiore alla scelta dei libri di testo operata dagli Organi Collegiali di ciascuna istituzione scolastica. Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, quindi, in esecuzione della nuova normativa, avrebbe dovuto con riferimento all’adozione dei libri di testo per il prossimo anno scolastico 2009/2010 dettare specifiche istruzioni.
Tuttavia, con il provvedimento impugnato, il Miur, anziché limitarsi a spiegare ciò che la nuova normativa prevede, dopo aver richiamato le funzioni dei libri di testo, le modalità ed i tempi di adozione, ha disatteso la normativa vigente introducendo nuovi limiti e restrizioni. La CM impugnata, infatti, prevede espressamente “le funzioni dei libri di testo (1), se ne indicano le tipologie in un’ottica di diversificazione delle proposte editoriali (2), se ne precisano modalità e tempi di adozione (3), si richiamano le soluzioni organizzative previste dalla normativa (4), si definiscono le misure e gli aspetti di natura finanziaria (5) nonché gli interventi di vigilanza e di monitoraggio (6) ”. Ed ancora: “Gli insegnanti attualmente impegnati nelle classi quinte della scuola primaria hanno cura di proporre al collegio dei docenti la scelta dei libri di testo per le classi I, II, III, mentre gli insegnanti impegnati nelle classi terze, i libri di testo per le classi IV e V. In ugual misura nella scuola secondaria la scelta sarà effettuata dai docenti delle classi terminali.”
Ora, le modalità che i docenti devono seguire, e che il Ministero ha indicato con la CM impugnata, violano palesemente i principi dell’autonomia delle singole istituzioni scolastiche oltre che della libertà di insegnamento cui il momento dell’adozione del libro di testo è una delle espressioni tipiche.

Nella CM impugnata, infatti, il Miur, affermando di voler evitare alle famiglie i costi eccessivi per l’acquisto dei libri di testo, interpreta in modo errato anche la recente normativa (L. 169/2008) e stabilisce vincoli e prescrizioni, quali la non modificabilità delle scelte da parte degli insegnanti e della scuola nell'arco dei due periodi previsti, palesemente illegittimi che non possono trovare alcuna giustificazione, neppure sotto il profilo di un risparmio economico per le famiglie, tanto meno nella scuola primaria ove, come è noto, è sancita la gratuità dei libri di testo.

Il legislatore, secondo i ricorrenti, ha previsto una cadenza quinquennale dell’adozione dei libri di testo, “salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze" che giustifichino un’anticipazione della scadenza; detta disposizione normativa, volta a contenere la spesa libraria, prevede una situazione di normalità, ma prevede anche circostanze eccezionali, quali ad esempio il cambio del docente, che possono motivare una diversa scelta da parte del docente subentrato ad inizio a.s. e che in base alla propria libertà di insegnamento decida di perseguire gli obiettivi educativi preparando i propri allievi su di un diverso testo scolastico.

Il Miur, tuttavia, non sembra aver accolto questa lettura della norma quando con la CM n.16/2009 detta le istruzioni per l’adozione dei libri di testo stabilendo i vincoli che devono essere seguiti:
“Le adozioni secondo i criteri e le procedure sopra indicate devono rispettare i seguenti vincoli, oltre i tetti di spesa di cui si dirà più oltre:
a) la cadenza pluriennale (ogni cinque anni per la scuola primaria e ogni sei per la scuola secondaria di I e di II grado) per l'adozione dei libri di testo;
b) la non modificabilità delle scelte da parte degli insegnanti e della scuola nell'arco dei due periodi previsti;
c) la restrizione della scelta ai libri di testo a stampa per i quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto per un quinquennio, fatta salva la possibilità per l’editore di trasformare il medesimo libro di testo nella versione on line scaricabile da internet o mista. Il vincolo della non modificabilità del libro di testo da parte dell’editore per il periodo indicato non può avere decorrenza anteriore alla data di emanazione della legge 30 ottobre 2008, n. 169.
[.. ]I vincoli indicati si applicano per le nuove adozioni di libri di testo per l'anno scolastico 2009-2010, non per le conferme. L’assegnazione di altro docente nella classe, a decorrere dal 1° settembre 2009, non consente in alcun modo una diversa scelta di libri di testo già effettuata. In proposito, il dirigente scolastico è tenuto ad esercitare una scrupolosa vigilanza sul rispetto di tale divieto” (C.M. n.16/2009)

La CM impugnata, prevedendo che i docenti debbano individuare i testi scolastici da adottare nelle classi per la durata di n. 5 anni, senza possibilità di poter valutare, come invece prevede la legge, eventuali alternative giustificate anche da particolari necessità, comprime l’autonomia didattica degli stessi nonché le prerogative previste dagli organi collegiali con particolare riferimento al Collegio dei docenti, la cui competenza in tema di adozione dei libri di testo è espressamente prevista dal Tu 297/94.
Peraltro, l’art. 3 del DPR 275/99, prevede, all’ultimo comma che all’atto dell’iscrizione la scuola consegni alle famiglie il POF (Piano dell’offerta formativa) in precedenza adottato e conseguentemente, sulla base di detto POF che i medesimi siano anche edotti sul percorso educativo che i docenti intendono seguire, comprensivo anche della scelta del libro di testo adottato.
E’ di tutta evidenza, quindi, che la scelta del libro di testo debba essere fatta dagli organi collegiali competenti sulla base della proposta del docente che non può essere costretto a proporre quanto deciso tre o quattro anni prima da altro docente.

Da quanto sopra – recita testualmente il testo del ricorso - appare assolutamente evidente come il provvedimento adottato sia palesemente illegittimo e pertanto debba essere annullato.

La sentenza del TAR

Il TAR del Lazio ha accolto nella sostanza queste motivazioni rilevando che, come dedotto in ricorso, con una norma di rango sub secondario non possono essere introdotti criteri più restrittivi di quelli stabiliti dalla norma di rango primario. L’Amministrazione dell’Istruzione quindi, secondo quanto disposto dal TAR, dovrà riesaminare la predetta Circolare n.16 nella parte in cui non ha previsto che la cadenza di rinnovo dei libri di testo per le scuole primarie e secondarie stabilita dal D.L. n.137/2008 conosce l’eccezione della “ricorrenza di specifiche e motivate esigenze” quali possono essere il cambio del docente.

Gianni Gandola

tratto da: http://www.scuolaoggi.org/index.php?action=detail&artid=4366

Franco Gatti ha detto...

Il cambio di un docente é condizione sufficiente per modificare la scelta del libro di testo?
di Federico Niccoli



Come avranno notato alcuni nostri lettori non compare la mia firma (insieme a quella di Gianni Gandola, come spesso accade per la comunanza di opinioni sulle questioni che affrontiamo) sull’articolo relativo alla bocciatura da parte del Tar del Lazio della circolare ministeriale sull’adozione dei libri di testo.
Ho una differente opinione su un punto centrale, molto enfatizzato sia nel ricorso al Tar sia nel commento di Gianni: “il cambio del docente”.
Il Ministro e i suoi consiglieri , nella fretta di emanare circolari dirigiste anche su una materia di stretta pregnanza pedagogico-didattica (rientrante nelle competenze funzionali ed esclusive delle istituzioni scolastiche autonome) si sono fatti cogliere “in castagna” , perché non sono stati neppure in grado di rispettare le eccezioni (“”salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze””, che giustifichino un’anticipazione della scadenza ) dettate dalla stessa legge-Gelmini

Occorre dire, per la verità, che anche in epoca pre-Gelmini e pre-Moratti, pur con una tempestica diversa (biennale o triennale anzi che quinquennale) la scelta dei libri di testo scelti all’inizio del 1° ciclo o del 2° ciclo della scuola primaria non poteva essere modificata , anche in presenza di cambio del docente a suo tempo proponente, se non nel caso in cui l’editore avesse modificato la struttura del libro.
Se guardiamo alla sostanza del problema, poi, soprattutto molte scuole a tempo-pieno , hanno utilizzato pienamente la facoltà concessa dalla legge 517/77 relativa all’adozione alternativa al libro di testo-unico nella convinzione, ampiamente motivata nelle delibere collegiali, dell’inadeguatezza di qualunque libro di testo unico a sintonizzarsi sulle metodologie del problem-solving e della coerenza con le impostazioni pedagogico-didattiche del piano dell’offerta formativa . Solo così gli insegnanti di quelle scuole riuscivano concretamente ad adeguare gli strumenti ai principi affermati nel POF.
Credo che si debba riflettere sulla inopportunità di un’enfasi eccessiva sulla libertà di insegnamento del singolo docente. In nome di questa astratta libertà (che in qualche caso è diventata “libertà dall’insegnamento”) si sono compiuti molti misfatti pedagogico-didattici.

Il punto centrale di discussione è, a mio parere, individuare se “la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze” possa sostanziarsi nel cambio di un singolo docente ( che a questo punto potrebbe non solo chiedere il cambio del libro di testo, ma anche praticare una revisione delle scelte metodologiche operate nel pof) o nella collegialità della istituzione scolastica. E’ evidente che io propendo fortemente per questa seconda opzione, in quanto la professionalità del docente, come pure è scritto nei contratti di lavoro, si esplica congiuntamente e sempre nella sua dimensione individuale e nella sua dimensione collegiale.

Federico Niccoli

tratto da: http://www.scuolaoggi.org/index.php?action=detail&artid=4367

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