martedì 9 giugno 2009

Divieto di Fumo: vigilanza

Delibera n° 591
Approvata nella seduta del: 05/06/2009
Deliberante: Determinazioni dei Coordinatori
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INCARICATI DI VIGILARE SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO DI FUMO, PROCEDERE ALLA CONTESTAZIONE E VERBALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI
... VISTO l'articolo 1, comma 189, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (finanziaria 2005) con il quale si dispone l'incremento delle sanzioni per il mancato rispetto del divieto di fumare; Precisato che al punto 2 della circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004 "Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 51 della legge n. 3/2003, sulla tutela della salute dei non fumatori" il divieto di fumare trova applicazione non solo nei luoghi pubblici, ma anche in quelli privati, che siano aperti al pubblico o ad "utenti". Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto utenti dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa. E' infatti interesse del datore di lavoro mettere in atto e far rispettare il divieto;Considerato che all'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e al punto 7 della suindicata circolare ministeriale si precisa che i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio di pubbliche amministrazioni individuano con atto formale i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, accertare e contestare le infrazioni. Tali soggetti incaricati della vigilanza, dell'accertamento e della contestazione devono:- vigilare sull'osservanza dell'applicazione del divieto;- accertare le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione;- redigere in triplice copia il verbale di contestazione, che deve dare atto dell'avvenuto richiamo da parte del responsabile della struttura e contenere, oltre agli estremi del trasgressore, la violazione compiuta, le modalità con le quali può avvenire il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta e l'indicazione dell'autorità cui far pervenire scritti difensivi;- notificare il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, e assicurare la notifica a mezzo posta (entro novanta giorni dall'accertamento dell'infrazione), secondo la procedura prevista dalla legge n. 890 del 20 novembre 1982;- presentare rapporto, trascorso inutilmente il termine per il pagamento in misura ridotta di sessanta giorni, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni (ex art. 17, legge n. 689/1981) al Prefetto (competente ex art. 9, legge n. 584/1975);

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