mercoledì 11 febbraio 2009

Non c'è obiezione di coscienza per i farmacisti

Secondo la FOFI, (Federazione Ordini Farmacisti Italiani) i farmacisti sono obbligati dalla legge a consegnare il farmaco prescritto nel più breve tempo possibile, e non è prevista obiezione di coscienza nel caso della consegna di medicinali (articolo 38 del Regio Decreto 30 settembre 1938)

I farmacisti non si possono quindi rifiutare di dispensare la "pillola del giorno dopo" (Levonorgestrel) a donne con regolare ricetta medica.
Dove ciò accadesse, il farmacista potrebbe essere iscritto sul registro degli indagati per omissione di atti d'ufficio.
Secondo il presidente della Fofi "Oggi l'unico caso di obiezione previsto dall'ordinamento italiano è nella legge 194 sull'interruzione di gravidanza. Questo non impedisce certo che dell'obiezione si possa discutere, tenendo presenti anche le esigenze del cittadino e la necessità di svolgere un servizio pubblico, ma per ora è chiaro quali siano gli obblighi del farmacista".

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