giovedì 19 febbraio 2009

Posizioni diverse nel PDL sui detenuti di Guantanamo, e sulle norme che regolano la Libertà Individuale ?

Reuters, 17 Febbraio - Guantanamo, Italia aperta alle richieste Usa - L'Italia è disponibile ad accettare, come richiesto dagli Usa, alcuni detenuti di Guantanamo che non interessano alla Giustizia Usa, ma che se rientrassero nel Paese di origine rischierebbero la tortura o la condanna morte. E' quanto ha dichiarato stasera il ministro degli Esteri Franco Frattini a margine di un incontro con lo speaker della Camera Usa Nancy Pelosi. "Abbiamo ricevuto una lista di nomi da parte dell'amministrazione americana che stiamo verificando", ha detto Frattini ai giornalisti, rispondendo alla domanda se l'Italia sia pronta ad accoglie detenuti della base americana di Guantanamo. "C'è stato richiesto di considerare persone che non sono e non saranno processate, ma che nel loro Paese potrebbero avere problemi di tortura o di condanna a morte. C'è stato richiesto di tenerli in Italia non in galera ma custodite e protette", ha aggiunto Frattini. "Confermo che valuteremo queste richieste con spirito positivo".

Non so se la nostra Costituzione prevede la possibilta di tenere "custodite e protette" delle persone "che non sono e non saranno processate". Credo che ci si possa riferire agli articoli 10 e 13, ma forse ci sono altri riferimenti nelle parole del nostro Ministro degli Esteri....

Art. 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

Art. 13. La libertà personale è inviolabile.Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Per l'ordinamento italiano si puo' essere trattenuti in carcere solo per una pronuncia della magistratura italiana. Non mi risulta che vi siano cittadini italiani a Guantanamo. Quindi non credo che l'eventuale chiusura possa avere conseguenze per l'Italia". Lo ha detto il presidente della Camera Gianfranco Fini durante la conferenza stampa congiunta con la speaker Usa Nancy Pelosi alla Sala della Regina. Fini ha precisato che "ove ci venisse richiesto, il nostro paese valuterebbe" ma, ha precisato non si puo' essere "reclusi se non dietro una pronuncia dei magistrati" o in presenza di specifici trattati bilaterali.

Nessun commento:

“Ci ha amati”, l’Enciclica del Papa sul Sacro Cuore di Gesù

Dilexit nos”, quarta Enciclica di Francesco, ripercorre tradizione e attualità del pensiero “sull’amore umano e divino del cuore di Gesù Cri...