Il governo reintroduce l’anatocismo con decreto legge: sostegno alle banche
Ritorna lecita la possibilità per le banche di calcolare gli interessi sugli interessi già prodotti purché avvenga annualmente.
Una rivoluzione durata troppo poco: non sono trascorsi neanche sei mesi da quando la legge di Stabilità 2014 aveva abolito l’anatocismo bancario, quella invisa pratica degli istituti di credito di applicare interessi su interessi ogni tre mesi, aumentando così a dismisura il debito dei correntisti.
Mai dire “per sempre”.
La Legge di Stabilità 2014 [1] aveva visto l’approvazione di una norma considerata rivoluzionaria, poiché aveva di fatto cancellato per sempre la possibilità per le banche di capitalizzare gli interessi (cosiddetto anatocismo). Tale norma aveva poi lasciato al CICR (Comitato interministeriale per il Credito e il risparmio) il compito di adottare una delibera che attuasse detto divieto: delibera che, ovviamente, non era ancora giunta.
Nel frattempo, però, l’abrogazione è stata a sua volta abrogata. La Legge di Stabilità 2014, infatti, è stata superata da un decreto legge pubblicato proprio oggi – nel silenzio generale – sulla Gazzetta Ufficiale [1]. Col nuovo testo di legge, ironicamente battezzato: “Disposizioni urgenti per (…) il rilancio e lo sviluppo delle imprese” (è legittimo chiedersi, tuttavia, a quali imprese si fa riferimento), il Governo ha reintrodotto la possibilità, per le banche, di applicare l’anatocismo, ossia di calcolare gli interessi dovuti dal cliente non solo in percentuale sul capitale da restituire, ma anche sugli interessi passivi già maturati su tale capitale. Con ripercussioni di non poco peso su chi ha avuto, in questi mesi, il “coraggio” di contrarre un finanziamento per effettuare investimenti e, quindi, per rilanciare l’economia nazionale.
Anche in questo caso, la nuova norma dovrà essere attuata dal CICR, che stabilirà modalità e criteri per la produzione di interessi su interessi, riaffermando, dunque, la piena legittimità dell’anatocismo.
In ogni caso, il “nuovo” anatocismo dovrà, comunque, rispettare una serie di condizioni:
1. dovrà avere una periodicità non inferiore a un anno: in altre parole, solo una volta all’anno la banca potrà sommare il capitale agli interessi prodotti e sul risultato così ottenuto conteggiare i nuovi interessi (in precedenza, questo conteggio avveniva ogni tre mesi);
2. si potrà applicare solo alle operazioni in conto corrente o in conto pagamento;
3. la nuova disciplina sulla legittimità dell’anatocismo si potrà applicare solo ai contratti conclusi dopo due mesi dall’entrata in vigore del decreto legge in questione e, comunque, non prima dell’intervento della delibera attuativa del CICR (nel frattempo, si dovrà applicare la disciplina del 2000).
Un’ultima precisazione: i contratti in corso e quelli conclusi nei due mesi successivi alla data di entrata in vigore della nuova norma dovranno essere adeguati entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.
Ancora una volta, la legge dimostra da quale parte preferisce stare…
[1] L. 27.12.2013 n. 147.
[2] D.L. n. 91/14.
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