Art. 21.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Le ragazze dagli ovuli d’oro
CONSIGLIO LAA LETTURA DELL'ARTICOLO SOLO A VISITATORI ADULTI https://www.tempi.it/le-ragazze-dagli-ovuli-doro/ Di Caterina Giojelli 12 ...
-
La sclerosi multipla non ferma le gemelle Laviai e Lina Nielsen ai Giochi di Parigi, con tanto di medaglia di Giampaolo Mattei «Dieci anni f...
-
RIPUBBLICO AGGIORNANDOLO UN ARTICOLO GIA' POSTATO IL 19 NOVEMBRE, MA ANCORA ATTUALE... E' DIFFICILE ORIZZONTARSI IN MEZZO A TUTTI Q...
-
Come credo molti già sappiate, venerdì scorso è morto Jacopo Bini Smaghi. Non voglio aggiungere parole a chi meglio di me ha saputo descriv...
Nessun commento:
Posta un commento