Il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza del TAR che rigettava la richiesta di mansioni superiori (e delle relative differenze retributive) proveniente dal biologo che aveva svolto funzioni di direttore di laboratorio analisi di presidio ospedaliero.
Ha osservato il supremo giudice amministrativo che la domanda di riconoscimento delle differenze retributive per le mansioni superiori svolte era stata respinta sulla scorta del rilievo che il coadiutore biologo non potesse ricoprire funzioni spettanti esclusivamente al ruolo medico. Tale premessa risulta peraltro errata giacché si tratta della preposizione ad un laboratorio di analisi, la quale non rientra nelle competenze esclusive del ruolo medico: nel caso di specie, la l.r. n. 9/84 stabilisce che la funzione di direttore di laboratorio ospedaliero può essere esercitata, oltre che dal medico, anche dal biologo e dal chimico.
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