martedì 18 novembre 2008

Interruzione di pubblico servizio

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un medico che si era reso irraggiungibile al recapito fornitogli, disattivando la segreteria telefonica e risultando assente dal suo ufficio.
Ha quindi ritenuto processualmente dimostrata la sussistenza del reato di cui all'art. 340 c.p. non solo in riferimento al suo elemento materiale ma anche in riferimento al dolo, consistito nella evidente consapevolezza che la sua condotta era "idonea a cagionare l'interruzione e finalizzata anzi a tale effetto".

Codice Penale, art. 340:
Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessita'
Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarita' di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessita', e' punito con la reclusione fino a un anno. I capi, o promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

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