COMUNE DI BUCCINASCO - PROVINCIA DI MILANO, DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° 1 DEL 9/1/2012
OGGETTO: INTERVENTO AUTONOMO DEL COMUNE DI BUCCINASCO NEL GIUDIZIO R.G. N. 61877/2011 PROMOSSO DA FINMAN S.P.A. C/ NOVA TERRA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS AVANTI AL TRIBUNALE DI MILANO, 13^ SEZ. CIV. –- CONFERIMENTO INCARICO LEGALE (AVV.TI CHIAROLANZA E MARSICO)
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 maggio 2011 (11A06990), pubblicato sulla G.U. n. 124 del 30/5/2011, recante “Scioglimento del consiglio comunale di Buccinasco e nomina del commissario straordinario”, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale e la Dott.ssa Francesca Iacontini è stata nominata Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune;
PRECISATO che con tale decreto al Commissario straordinario sono stati conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed al Sindaco;
ASSUNTI i poteri della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
PREMESSO che:
- in data 6/4/2009 la
Fondazione Rosanna Salvi, con sede legale in Buccinasco, via del Commercio n. 39/41, in qualità di “
promissaria acquirente” del suolo stipulava con il Comune di Buccinasco il contratto rep. n. 3557 per l’attuazione del
permesso di costruire n. 39/2008 del 14/11/2008 prot. gen. n. 21417;
- in virtù del succitato permesso di costruire, la Fondazione Rosanna Salvi realizzava in via G. Rossa un
edificio scolastico sul suolo di proprietà della Unicredit Leasing S.p.A., concesso in leasing alla società Finman S.p.A.;
- la società Finman S.p.A., in forza di contratti preliminari di vendita di cosa altrui del 30/7/2008 e dell’8/5/2009, avrebbe dovuto trasferire, entro il 31/12/2011, la proprietà di detto suolo alla Fondazione Rosanna Salvi, al verificarsi delle seguenti condizioni:
rimborso da parte della predetta Fondazione delle spese sostenute dalla Finman S.p.A. per la realizzazione dell’edificio nonché pagamento del prezzo per l’acquisto dell’edificio stesso e del suolo per un importo complessivo di € 6.900.000,00;
- la Finman S.p.A. e la Fondazione Rosanna Salvi convenivano, altresì, nelle more del prefezionarsi del trasferimento della proprietà dei beni, la stipula di un
contratto transitorio di locazione che consentisse alla Finman S.p.A. il pagamento a Unicredit Leasing S.p.A. dei canoni di cui al contratto di locazione finanziaria summenzionato;
PRESO ATTO che,
ad oggi, la Fondazione Rosanna Salvi non risulta essersi resa acquirente del suolo su cui è stato realizzato l’edificio scolastico;
TENUTO CONTO che la società
Finman S.p.A., con atto ci
citazione notificato in data 4/10/2011, ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano, 13^ sez. civ., Giudice Unico Dott. Santolini, R.G. n. 61877/2011, la
Nova Terra Soc. Coop. Sociale Onlus per il risarcimento dei danni da occupazione sine titulo da parte di quest’ultima dell’edificio scolastico di cui sopra;
EVIDENZIATO che con il suddetto atto di citazione la
Finman S.p.A. ha lamentato l’impossibilità, conseguente a tale occupazione abusiva, sia di locare l’immobile nel periodo transitorio sia di riscattare la proprietà dal leasing per poi trasferire la proprietà stessa dell’edificio e del suolo alla Fondazione Rosanna Salvi;
RAVVISATO l’interesse del Comune di Buccinasco a spiegare, nel succitato giudizio pendente tra Finman S.p.A. e Nova Terra Soc. Coop. Sociale Onlus, intervento autonomo al fine di ottenere l’autorizzazione a chiamare in causa il terzo Fondazione Rosanna Salvi nonché al fine di far valere contro la Finman S.p.A., quale avente causa dalla Fondazione Rosanna Salvi degli effetti della convenzione urbanistica di cui al contratto rep. n. 3557 del 6/4/2009, la
sopravvenuta nullità e/o inefficacia della convenzione stessa per verificarsi della condizione risolutiva del mancato acquisto della proprietà da parte della promissaria acquirente dell’area e dell’edificio scolastico sulla stessa costruito;
EVIDENZIATO che la
prima udienza è fissata per il giorno 1/2/2012;
RILEVATO che, per procedere all’intervento di cui sopra nei termini di legge, occorre conferire tempestivo apposito incarico legale;
DATO ATTO che gli Avvocati Antonio Chiarolanza e Carlo Vincenzo Marsico dello Studio Legale Chiarolanza - Marsico di Milano – via Pietro Cossa n. 2, interpellati al riguardo, si sono dichiarati disponibili ad assumere l’incarico in oggetto;
VISTI gli allegati preventivo di spesa e disciplinare di incarico presentati dai predetti legali in data 9/1/2012 per l’effettuazione dell’incarico in oggetto;
RILEVATO che
il preventivo di spesa per l’assistenza giudiziale di cui sopra ammonta a complessivi € 23.280,09, incluse spese generali 12,5%, c.p.a. 4% ed I.V.A. 21%;
RITENUTO, pertanto, di incaricare, nominativamente e con poteri disgiunti e congiunti tra loro, gli Avvocati Antonio Chiarolanza e Carlo Vincenzo Marsico del succitato Studio Legale;
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DELIBERA
1) di incaricare, nominativamente e con poteri disgiunti e congiunti tra loro, gli Avvocati Antonio Chiarolanza e Carlo Vincenzo Marsico con studio in Milano – via Pietro Cossa n. 2, per spiegare, in rappresentanza e difesa dl Comune di Buccinasco, un atto di intervento autonomo nel giudizio R.G. n. 61877/2011 promosso da Finman S.p.A. contro Nova Terra Soc. Coop. Sociale Onlus avanti al Tribunale di Milano, 13^ sez. civ., meglio descritto in premessa;
2) di approvare, a tal fine, l’allegato disciplinare d’incarico ed il preventivo di spesa presentato dai succitati legali, recante un importo complessivo di € 23.280,09, incluse spese generali 12,5%, c.p.a. 4 % ed I.V.A. 21%;
3) di impegnare la spesa di € 23.280,09 al capitolo 460 intervento n. 1010203 del corrente bilancio di previsione.
Successivamente, considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento stante la necessità di assicurare l’intervento dell’Ente in detto procedimento nei termini di legge,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
PARERI
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000, la presente deliberazione, avente ad oggetto:
“INTERVENTO AUTONOMO DEL COMUNE DI BUCCINASCO NEL GIUDIZIO R.G. N. 61877/2011 PROMOSSO DA FINMAN S.P.A. C/ NOVA TERRA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS AVANTI AL TRIBUNALE DI MILANO, 13^ SEZ. CIV. –- CONFERIMENTO
INCARICO LEGALE (AVV.TI CHIAROLANZA E MARSICO)” si ritiene regolare sotto il profilo tecnico.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI
F.TO DOTT.SSA FABIOLA MALDARELLA
Buccinasco, 9/1/2012
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000, la presente deliberazione, avente ad oggetto:
“INTERVENTO AUTONOMO DEL COMUNE DI BUCCINASCO NEL GIUDIZIO R.G. N. 61877/2011 PROMOSSO DA FINMAN S.P.A. C/ NOVA TERRA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS AVANTI AL TRIBUNALE DI MILANO, 13^ SEZ. CIV. –- CONFERIMENTO INCARICO LEGALE (AVV.TI CHIAROLANZA E MARSICO) si ritiene regolare sotto il profilo contabile. (IMP. 86)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
F.TO DOTT. FABIO DE MAIO
Buccinasco, 9/1/2012
Letto, approvato e sottoscritto
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT.SSA FRANCESCA IACONTINI F.TO DOTT. ALFREDO SCRIVANO
Pubblicata all'Albo pretorio dal 10/1/2012 per quindici giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. ALFREDO SCRIVANO
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. ALFREDO SCRIVANO
Buccinasco, 10/1/2012