"All’intersezione fra la Via I Maggio e le Vie Manzoni ed Isonzo, sia considerato concluso il periodo di sperimentazione come previsto dalla propria ordinanza n° 50/11, ripristinando l’impianto semaforico esistente;
· È inoltre ripristinato l’interscambio delle correnti di traffico tra le due carreggiate di Via I Maggio, in corrispondenza dell’intersezione semaforizzata;
· È abrogata la propria Ordinanza n° 50 del 28/11/20 11;
COMUNE DI BUCCINASCO - Provincia di Milano - SETTORE POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE - Sezione Polizia Amministrativa - Viabilità – Protezione Civile -
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Ord. n° 005/PL/12
Prot. n° 1798/12
Viab. n° 005/A4/12
OGGETTO: Ordinanza per la disciplina della circolazione stradale – Regolazione della circolazione stradale Via I° Maggio/Manzoni
VISTA l’attuale disciplina della circolazione veicolare esistente nell’area d’intersezione fra Via I Maggio e Via A. Manzoni, dove dal giorno 30/11/2011 è in corso la sperimentazione di un nuovo sistema viabilistico che prevede la rimozione dell’impianto semaforico;
DATO ATTO che il progressivo intensificarsi del traffico veicolare transitante sulla Via I Maggio fino al raggiungimento di un elevato numero di veicoli in coincidenza con gli orari di punta, genera una colonna di veicoli proveniente dalla Via Manzoni, nonostante la segnaletica stradale conceda loro la precedenza che, non viene loro ceduta, dall’alto numero di veicoli provenienti dalla vicina rotatoria di Piazza Della Libertà, che transitano nell’area dell’intersezione, ad una velocità tale da non consentire di avvedersi della presenza del cartello di STOP, causando pericolo ai veicoli provenienti dalla Via Manzoni;
RAVVISATA la necessità di regolamentare i flussi veicolari che interessano l’area di intersezione, al fine di garantire una maggiore fluidità del traffico nonché il generarsi di particolari situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, mediante il ripristino dell’impianto semaforico;
VISTO l’esito dei sopralluoghi effettuati dal Personale della Polizia Locale che con frequenti passaggi e stazionamenti in luogo, in abiti civili, hanno ravvisato l’opportunità di ripristinare l’impianto esistente con le stesse modalità di ciclo;
VISTI gli Artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/92 e successive integrazioni e modificazioni nonché i relativi artt. del regolamento di esecuzione D.P.R. 495 del 16/12/92 come modificato dal D.P.R. n. 610 del 16/09/96;
VISTO l’Art. 107 del Testo unico in materia di Ordinamento degli Enti Locali D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;
ORDINA
· All’intersezione fra la Via I Maggio e le Vie Manzoni ed Isonzo, sia considerato concluso il periodo di sperimentazione come previsto dalla propria ordinanza n° 50/11, ripristinando l’impianto semaforico esistente;
· È inoltre ripristinato l’interscambio delle correnti di traffico tra le due carreggiate di Via I Maggio, in corrispondenza dell’intersezione semaforizzata;
· È abrogata la propria Ordinanza n° 50 del 28/11/20 11;
· La regolamentazione del traffico quando il predetto impianto semaforico è temporaneamente spento o funziona a luce gialla lampeggiante è stabilita attribuendo la precedenza ai veicoli transitanti sulla direttrice di marcia di Via I° Ma ggio, rispetto a quelli che impegnano l’intersezione provenendo da Via Manzoni, così come da segnaletica apposta in loco;
· L’attuazione del presente provvedimento è differita alla data di effettiva attivazione dell’impianto semaforico ed è subordinato all’installazione della segnaletica stradale , nella tipologia e con le modalità prescritte con la presente ordinanza ;
All’ufficio Tecnico Comunale di adeguare la segnaletica stradale verticale ed orizzontale secondo quanto concordato con il Settore Polizia Locale.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.
Ai sensi dell’art.37 D.L.vo n° 285 del 30.04.92 e ar t.74 D.P.R. n° 495 del 16.12.92, avverte che alla pr esente Ordinanza è ammesso ricorso nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio o comunque dell’avvenuta piena conoscenza (legge 06 dicembre 1971, n. 1034) , da chi abbia interesse ad opporsi, al T.A.R. della Lombardia , oppure in alternativa , ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 1199/1971 .
Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso , entro 60 giorni, al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ai sensi dell’articolo 37 comma 3° d ecreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 e s.m.i. secondo le modalità previste dall’art. 74 del regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada – D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni.
Buccinasco, 24 gennaio 2012
Il Comandante della Polizia Locale
Dott. Salvatore Sanacuore
(f.to in originale)
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