Ndr: Siccome c'è chi dice / scrive / pensa che i tagli sono solo alla Scuola Privata Parrocchiale..., ecco un altro taglio che colpisce una delle associazioni di Buccinasco.
D'ora in poi la Associazione Bandistica “G. Verdi”, pagherà un rimborso spese per i locali nei quali si riunisce.
Riassunto:
COMUNE DI BUCCINASCO - PROVINCIA DI MILANO - DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° 25 DEL 6/2/2012
OGGETTO: CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE BANDISTICA “G. VERDI” PER ’UTILIZZO DELLA SEDE. PERIODO 01.01.2012-31.08.2012.
PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 364 del 19/12/2007 è stato approvato il rinnovo della convenzione fra il Comune e l’Associazione Bandistica “G. Verdi” per il periodo 01/01/2008-
31/12/2011 avente ad oggetto l’utilizzo di locali comunali e la collaborazione fra i due Enti;
... CONSTATATO che la convenzione, di cui è chiesto il rinnovo, prevede, tra l’altro, l’utilizzo a titolo gratuito del locale comunale sito in via Privata Mulino presso l’asilo nido “Giardino dei piccoli”, quale sede e scuola di musica dell’Associazione Bandistica “G. Verdi”;
APPURATO che:
- rientra nella discrezionalità e competenza del Comune concedere immobili appartenenti al patrimonio disponibile a soggetti terzi, in particolare ad associazioni senza fini di lucro;
- la Corte dei Conti - sezione Lombardia con parere n. 349/2011 ha affermato che “All’interno dell’ordinamento generale o nella disciplina di settore degli enti territoriali non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto di concessione in uso gratuito di beni facenti parte del patrimonio disponibile dell’ente locale”;
CONSIDERATO, tuttavia, che la Corte dei Conti ha ribadito in materia di gestione del patrimonio che:
- “Rientra nella sfera della discrezionalità dell’ente locale la scelta sulle modalità di gestione del proprio patrimonio disponibile, purché l’esercizio di detta discrezionalità avvenga previa valutazione e comparazione degli interessi della comunità locale, nonché previa verifica della compatibilità finanziaria e gestionale dell’atto dispositivo” (parere Corte dei Conti - sezione Lombardia n. 349/2011);
- “L’ente locale è tenuto ad improntare la gestione del proprio patrimonio a criteri di economicità ed efficienza, e a scegliere la soluzione che ottimizzi al massimo i costi di gestione in relazione anche alle finalità cui il patrimonio è adibito” (parere Corte dei Conti - sezione Veneto n. 33/2009);
- “L’interesse alla conservazione e alla corretta gestione del patrimonio pubblico è da considerare primario anche perché espressione dei principi di buon andamento e di sana gestione ed impone all’ente di ricercare tutte le alternative possibili che consentano un equo contemperamento degli interessi in gioco, adottando la soluzione più idonea ed equilibrata, che comporti il minor sacrificio possibile per gli interessi compresenti” (parere Corte dei Conti - sezione Veneto n. 33/2009);
- “Il comodato (art.1803-1812c.c), in quanto contratto gratuito, costituisce una forma di utilizzo infruttifera, e dunque non in linea con la tradizionale redditività dei beni patrimoniali disponibili” (parere Corte dei Conti - sezione Veneto n. 33/2009);
RILEVATO, inoltre, che tutte le associazioni del territorio concessionarie di beni immobili comunali a titolo di sede associativa versano un importo forfetario al Comune per compartecipare alle spese di gestione e manutenzione;
RITENUTO opportuno, per i motivi suesposti, procedere alla stipulazione di una nuova convenzione con l’Associazione Bandistica “G. Verdi”, secondo criteri economici e gestionali rispondenti ai principi consolidati nella giurisprudenza della magistratura contabile e di determinare, pertanto, a carico del concessionario un rimborso spese pari ad € 500,00 per il periodo 01.01.2012-31.08.2012, da versare in un'unica soluzione all’atto della sottoscrizione della convenzione;
*************************************
Testo completo
COMUNE DI BUCCINASCO
PROVINCIA DI MILANO
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N° 25 DEL 6/2/2012
OGGETTO: CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE BANDISTICA “G. VERDI” PER
L’UTILIZZO DELLA SEDE. PERIODO 01.01.2012-31.08.2012.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 maggio 2011 (11A06990), pubblicato
sulla G.U. n. 124 del 30/5/2011, recante “Scioglimento del consiglio comunale di Buccinasco e
nomina del commissario straordinario”, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale e la
Dott.ssa Francesca Iacontini è stata nominata Commissario straordinario per la provvisoria gestione
del Comune;
PRECISATO che con tale decreto al Commissario Straordinario sono stati conferiti i poteri
spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed al Sindaco;
ASSUNTI i poteri della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 364 del 19/12/2007 è stato approvato il rinnovo della
convenzione fra il Comune e l’Associazione Bandistica “G. Verdi” per il periodo 01/01/2008-
31/12/2011 avente ad oggetto l’utilizzo di locali comunali e la collaborazione fra i due Enti;
DATO ATTO che con nota prot. n. 18016 presentata in data 09/11//2011 l’Associazione Bandistica
“G. Verdi” ha chiesto il rinnovo della convenzione, la cui scadenza è fissata al 31/12/2011;
CONSTATATO che la convenzione, di cui è chiesto il rinnovo, prevede, tra l’altro, l’utilizzo a
titolo gratuito del locale comunale sito in via Privata Mulino presso l’asilo nido “Giardino dei
piccoli”, quale sede e scuola di musica dell’Associazione Bandistica “G. Verdi”;
CONSIDERATO che l’Associazione Bandistica “G. Verdi”:
- è impegnata a promuovere e diffondere la cultura musicale sul territorio di Buccinasco;
- opera nell’ambito della formazione musicale, in particolare, a favore dei giovani con l’attività
della scuola musicale bandistica;
APPURATO che:
- rientra nella discrezionalità e competenza del Comune concedere immobili appartenenti al
patrimonio disponibile a soggetti terzi, in particolare ad associazioni senza fini di lucro;
- la Corte dei Conti - sezione Lombardia con parere n. 349/2011 ha affermato che “All’interno
dell’ordinamento generale o nella disciplina di settore degli enti territoriali non esiste alcuna
norma che ponga uno specifico divieto di concessione in uso gratuito di beni facenti parte del
patrimonio disponibile dell’ente locale”;
Pag. 2
CONSIDERATO, tuttavia, che la Corte dei Conti ha ribadito in materia di gestione del patrimonio
che:
- “Rientra nella sfera della discrezionalità dell’ente locale la scelta sulle modalità di gestione del
proprio patrimonio disponibile, purché l’esercizio di detta discrezionalità avvenga previa
valutazione e comparazione degli interessi della comunità locale, nonché previa verifica della
compatibilità finanziaria e gestionale dell’atto dispositivo” (parere Corte dei Conti - sezione
Lombardia n. 349/2011);
- “L’ente locale è tenuto ad improntare la gestione del proprio patrimonio a criteri di economicità
ed efficienza, e a scegliere la soluzione che ottimizzi al massimo i costi di gestione in relazione
anche alle finalità cui il patrimonio è adibito” (parere Corte dei Conti - sezione Veneto n.
33/2009);
- “L’interesse alla conservazione e alla corretta gestione del patrimonio pubblico è da considerare
primario anche perché espressione dei principi di buon andamento e di sana gestione ed impone
all’ente di ricercare tutte le alternative possibili che consentano un equo contemperamento degli
interessi in gioco, adottando la soluzione più idonea ed equilibrata, che comporti il minor
sacrificio possibile per gli interessi compresenti” (parere Corte dei Conti - sezione Veneto n.
33/2009);
- “Il comodato (art.1803-1812c.c), in quanto contratto gratuito, costituisce una forma di utilizzo
infruttifera, e dunque non in linea con la tradizionale redditività dei beni patrimoniali
disponibili” (parere Corte dei Conti - sezione Veneto n. 33/2009);
RILEVATO, inoltre, che tutte le associazioni del territorio concessionarie di beni immobili
comunali a titolo di sede associativa versano un importo forfetario al Comune per compartecipare
alle spese di gestione e manutenzione;
RITENUTO opportuno, per i motivi suesposti, procedere alla stipulazione di una nuova
convenzione con l’Associazione Bandistica “G. Verdi”, secondo criteri economici e gestionali
rispondenti ai principi consolidati nella giurisprudenza della magistratura contabile e di
determinare, pertanto, a carico del concessionario un rimborso spese pari ad € 500,00 per il periodo
01.01.2012-31.08.2012, da versare in un'unica soluzione all’atto della sottoscrizione della
convenzione;
STABILITO di procedere all’approvazione della convenzione da stipulare con l’Associazione
Bandistica “G. Verdi”, avente ad oggetto la concessione dell’uso continuativo ed esclusivo del
locale comunale sito in via Privata Mulino presso l’asilo nido “Giardino dei piccoli”, quale sede
associativa, secondo il modello allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;
RITENUTO di demandare al Responsabile del Settore Istruzione, Attività Culturali e Ricreative la
stipulazione della relativa convenzione, l’adozione della determinazione di accertamento
dell’entrata, nonché la predisposizione degli adempienti di gestione;
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art.49 del
D.Lgs. 18 agosto2000, n.267;
DELIBERA
1. di procedere alla stipulazione della convezione con l’Associazione Bandistica” G. Verdi” di
Buccinasco, avente ad oggetto la concessione dell’uso continuativo ed esclusivo del locale
comunale sito in via Privata Mulino presso l’asilo nido “Giardino dei piccoli”, quale sede
associativa, secondo i termini, condizioni, diritti ed obblighi tutti dettagliati nello schema
allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2.
Pag. 3
3. di stabilire che la convenzione avrà efficacia per il periodo 01.01.2012-31.08.2012;
4. di stabilire un rimborso spese forfetario pari ad € 500,00 a parziale copertura delle spese
sostenute dall’Amministrazione Comunale per la gestione dei locali (acqua, luce,
riscaldamento);
5. di approvare l’allegato schema di convenzione, che risulta parte integrante e sostanziale
del presente atto;
6. di demandare al Responsabile del Settore Istruzione, Attività Culturali e Ricreative la
stipulazione della relativa convenzione, l’adozione della determinazione di accertamento
dell’entrata, nonché la predisposizione degli adempimenti di gestione;
Successivamente, considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
Pag. 4
PARERI
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 ed in relazione al contenuto della premessa, la
presente proposta di deliberazione avente ad oggetto “CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE
BANDISTICA “G. VERDI” PER L’UTILIZZO DELLA SEDE. PERIODO 01.01.2012-
31.08.2012”.
“si ritiene:
- regolare sotto il profilo tecnico
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ISTRUZIONE,
ATTIVITA’ CULTURALI E RICREATIVE
F.TO DOTT. LUIGI PLACIDO
Buccinasco, 6/2/2012
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 ed in relazione al contenuto della premessa, la
presente proposta di deliberazione avente ad oggetto “CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE
BANDISTICA “G. VERDI” PER L’UTILIZZO DELLA SEDE. PERIODO 01.01.2012-
31.08.2012”.
“si ritiene:
- regolare sotto il profilo contabile
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
F.TO DOTT. FABIO DE MAIO
Buccinasco, 6/2/2012
Pag. 5
Letto approvato e sottoscritto
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT.SSA FRANCESCA IACONTINI F.TO DOTT. ALFREDO SCRIVANO
Pubblicata all'Albo pretorio dal 6/2/2012 per quindici giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. ALFREDO SCRIVANO
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. n.° 267
del 18/8/2000 il 6/2/2012
IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. ALFREDO SCRIVANO
Buccinasco, 6/2/2012
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