Torniamo al punto: cosa ha scritto davvero il Commissario Straordinario nella deliberazione n° 26 del 6/2/2012 LINK
OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO E RECESSO DELLA CONVENZIONE CON LA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE SCUOLA MATERNA PARITARIA ROMANO BANCO.
1) ha dato atto che al Comune è riconosciuta la possibilità di contribuire finanziariamente al funzionamento delle scuole dell’infanzia operanti sul proprio territorio;
2) ha reputato opportuno, sulla base di tali premesse, garantire forme di collaborazione tra il Comune e la Società Cooperativa Sociale Scuola Materna Paritaria Parrocchiale Romano Banco, al fine di consentire, da una parte l'efficace proseguimento dei fini educativi di questa, e dall'altra un coordinamento organizzativo degli interventi del Comune nel settore dell'infanzia, pur nel massimo rispetto e tutela della scuola statale;
3) ha constatato che la convenzione in vigore fra il Comune e la Società Cooperativa Sociale Scuola Materna Paritaria Parrocchiale Romano Banco:
− non prevede un termine di scadenza;
− stabilisce all’art.2 che il Comune si impegna “a versare la differenza fra costo alunno reale e la retta pagata”;
4) ha considerato che la Corte dei Conti – sezione Lombardia ha affermato che:
− l’Amministrazione Comunale ogniqualvolta riconosce benefici economici a soggetti privati deve assumere particolari cautele, anche al fine di garantire l’applicazione dei principi di buon andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione che debbono caratterizzare l’attività amministrativa (parere n.75/2008);
− il Comune deve adottare particolari cautele in ordine al corretto utilizzo dei fondi pubblici, dovendosi prevedere convenzionalmente adeguate rendicontazioni sul servizio educativo reso, al fine di permettere il controllo da parte dell’Ente locale sull’effettiva destinazione della spesa al fine pubblico per cui è sostenuta (parere n.1/2010);
− l’Ente Locale non può accollarsi l’onere di ripianare di anno in anno, mediante la previsione di un generico contributo annuale o anche occasionalmente le perdite gestionali della scuola, perché a queste deve essere in grado di far fronte la scuola con il suo patrimonio (parere n.1138/2009 e parere n.1/2010);
− l’erogazione di un finanziamento alle scuole dell’infanzia private volto a soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale (parere n.1/2010);
5) ha quindi ritenuto per i motivi suesposti che la disciplina della convenzione in essere con la Società Cooperativa Sociale Scuola Materna Paritaria Parrocchiale Romano Banco non risponde più ai criteri di legittimità ormai assurti a principi consolidati nella giurisprudenza della magistratura contabile;
6) ha constatato che la Società Cooperativa Sociale Scuola Materna Paritaria Parrocchiale Romano Banco con nota acquisita al Protocollo Generale n. 20910 in data 23.12.2011 ha rigettato la proposta avanzata dall’Amministrazione Comunale;
1) di esprimere atto di indirizzo al Responsabile del Settore Istruzione, Attività Culturali e Ricreative per il recesso della convenzione in atto con la Società Cooperativa Sociale Scuola Materna Paritaria Parrocchiale Romano Banco;
2) di esprimere atto di indirizzo al Responsabile del Settore Istruzione, Attività Culturali e Ricreative, al fine di avviare la trattativa per la stipula di una nuova convenzione, basata sui seguenti presupposti:
− contributo quota fissa annuale pari ad € 36.000,00
− contributo quota annuale a favore di ogni alunno residente pari ad € 500,00;
− indicazione della effettiva durata della convenzione;
chi vi racconta che
la scuola materna parrocchiale DEVE chiudere
vi racconta BUGIE
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