martedì 7 febbraio 2012

Riduzione dei privilegi alla SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE SCUOLA MATERNA PARITARIA ROMANO BANCO


COMUNE DI BUCCINASCO - PROVINCIA DI MILANO - DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° 26 DEL 6/2/2012
OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO E RECESSO DELLA CONVENZIONE CON LA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE SCUOLA MATERNA PARITARIA ROMANO BANCO.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO... RICHIAMATE:
− la Legge 18 marzo 1968, n. 444 “Ordinamento della scuola materna”, che ha legittimato l'attività delle Scuole materne non statali, al fine di garantire il diritto all'educazione a tutti i
bambini in età prescolare;
− la Legge Regionale 20 marzo 1980 , n. 31 “Diritto allo studio - norme di attuazione;
− la Legge 10 Marzo 2000, n. 62 “ Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”;
− la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”;

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n.550 del 30.09.1983 è stata approvata la convenzione
successivamente sottoscritta fra il Comune e la Scuola Materna Parrocchiale Cooperativa a r.l. avente ad oggetto il sostegno economico a favore della scuola e la collaborazione fra i due Enti;

DATO ATTO che fra le competenze comunali rientra quella di garantire l’effettuazione del servizio di scuola dell’infanzia e che al Comune è riconosciuta la possibilità di contribuire finanziariamente al funzionamento delle scuole dell’infanzia operanti sul proprio territorio;
STABILITO che è garantita la libertà di scelta dei cittadini tra le scuole dell’infanzia presenti sul territorio di Buccinasco, nei limiti delle rispettive ricettività;

VERIFICATO che ai sensi dell’art. 5, comma 3, della L.R. Lombardia 31/1980, per garantire nelle scuole dell’infanzia autonome l’attuazione dei servizi disciplinati dalla legge stessa sono, di norma, stipulate apposite convenzioni con gli enti gestori in modo da conseguire la parità di trattamento degli utenti nelle diverse scuole pubbliche e private, funzionanti nel territorio;

REPUTATO opportuno, sulla base di tali premesse, garantire forme di collaborazione tra il Comune e la Società Cooperativa Sociale Scuola Materna Paritaria Parrocchiale Romano Banco, al fine di consentire, da una parte l'efficace proseguimento dei fini educativi di questa, e dall'altra un coordinamento organizzativo degli interventi del Comune nel settore dell'infanzia, pur nel massimo rispetto e tutela della scuola statale;

CONSTATATO che la convenzione in vigore fra il Comune e la Società Cooperativa Sociale Scuola Materna Paritaria Parrocchiale Romano Banco:
non prevede un termine di scadenza;
− stabilisce all’art.2 che il Comune si impegna “a versare la differenza fra costo alunno reale e la retta pagata”;  (Ndr qualunque essa sia. più la scuola materna privata spende. più il comune paga.)

CONSIDERATO che la Corte dei Conti – sezione Lombardia ha affermato che:
− l’Amministrazione Comunale ogniqualvolta riconosce benefici economici a soggetti privati deve assumere particolari cautele, anche al fine di garantire l’applicazione dei principi di buon andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione che debbono caratterizzare l’attività amministrativa (parere n.75/2008);  (Ndr: ora invece la scuola materna pubblica è discriminata, ed obbligata a tagliare servizi e progetti)

− il Comune deve adottare particolari cautele in ordine al corretto utilizzo dei fondi pubblici, dovendosi prevedere convenzionalmente adeguate rendicontazioni sul servizio educativo reso, al fine di permettere il controllo da parte dell’Ente locale sull’effettiva destinazione della spesa al fine pubblico per cui è sostenuta (parere n.1/2010);
l’Ente Locale non può accollarsi l’onere di ripianare di anno in anno, mediante la previsione di un generico contributo annuale o anche occasionalmente le perdite gestionali della scuola, perché a queste deve essere in grado di far fronte la scuola con il suo patrimonio (parere n.1138/2009 e parere n.1/2010);
− l’erogazione di un finanziamento alle scuole dell’infanzia private volto a soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale (parere n.1/2010);
RITENUTO per i motivi suesposti che la disciplina della convenzione in essere con la Società Cooperativa Sociale Scuola Materna Paritaria Parrocchiale Romano Banco non risponde più ai criteri di legittimità ormai assurti a principi consolidati nella giurisprudenza della magistratura contabile;

DATO ATTO che con nota prot. n. 20569 del 19.12.2011 notificata tramite messo comunale in data
20.12.2011 è stato sottoposto alla Società Cooperativa Sociale Scuola Materna Paritaria Parrocchiale Romano Banco un nuovo schema di convenzione a valere dall’anno scolastico 2012/2013, che prevede la rideterminazione del criterio contributivo a carico del Comune, in linea con i principi economici e di efficienza ed in rispondenza all’esigenza di rispetto degli equilibri di bilancio;

CONSTATATO che la Società Cooperativa Sociale Scuola Materna Paritaria Parrocchiale Romano
Banco con nota acquisita al Protocollo Generale n. 20910 in data 23.12.2011 ha rigettato la proposta avanzata dall’Amministrazione Comunale;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1) di esprimere atto di indirizzo al Responsabile del Settore Istruzione, Attività Culturali e Ricreative per il recesso della convenzione in atto con la Società Cooperativa Sociale Scuola Materna Paritaria Parrocchiale Romano Banco;

2) di esprimere atto di indirizzo al Responsabile del Settore Istruzione, Attività Culturali e Ricreative, al fine di avviare la trattativa per la stipula di una nuova convenzione, basata sui seguenti presupposti:
contributo quota fissa annuale pari ad € 36.000,00; (Ndr: cioè pari circa a quanto viene dato a TUTTE le altre scuole pubbliche di Buccinasco!)
− contributo quota annuale a favore di ogni alunno residente pari ad € 500,00; (Ndr: niente di simile per le scuole pubbliche!)
− indicazione della effettiva durata della convenzione;

Successivamente, considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

PARERI
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 ed in relazione al contenuto della premessa, la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto “LINEE DI INDIRIZZO E RECESSO DELLA CONVENZIONE CON LA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE SCUOLA MATERNA PARITARIA ROMANO BANCO”
“si ritiene:
- regolare sotto il profilo tecnico

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA’ CULTURALI E RICREATIVE
F.TO DOTT. LUIGI PLACIDO

Buccinasco, 6/2/2012
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 ed in relazione al contenuto della premessa, la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto “LINEE DI INDIRIZZO E RECESSO DELLA CONVENZIONE CON LA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE SCUOLA MATERNA PARITARIA ROMANO BANCO”

“si ritiene:
- regolare sotto il profilo contabile

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.TO FABIO DE MAIO
Buccinasco, 6/2/2012
*******************************************************************************

Il testo originale senza commenti


COMUNE DI BUCCINASCO

PROVINCIA DI MILANO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N° 26 DEL 6/2/2012

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO E RECESSO DELLA CONVENZIONE CON LA

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE SCUOLA MATERNA PARITARIA ROMANO BANCO.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 maggio 2011 (11A06990), pubblicato

sulla G.U. n. 124 del 30/5/2011, recante “Scioglimento del consiglio comunale di Buccinasco e

nomina del commissario straordinario”, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale e la

Dott.ssa Francesca Iacontini è stata nominata Commissario straordinario per la provvisoria gestione

del Comune;

PRECISATO che con tale decreto al Commissario straordinario sono stati conferiti i poteri spettanti

al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed al Sindaco;

ASSUNTI i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

RICHIAMATE:

− la Legge 18 marzo 1968, n. 444 “Ordinamento della scuola materna”, che ha legittimato

l'attività delle Scuole materne non statali, al fine di garantire il diritto all'educazione a tutti i

bambini in età prescolare;

− la Legge Regionale 20 marzo 1980 , n. 31 “Diritto allo studio - norme di attuazione;

− la Legge 10 Marzo 2000, n. 62 “ Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo

studio e all'istruzione”;

− la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e

formazione della Regione Lombardia”;

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n.550 del 30.09.1983 è stata approvata la convenzione

successivamente sottoscritta fra il Comune e la Scuola Materna Parrocchiale Cooperativa a r.l.

avente ad oggetto il sostegno economico a favore della scuola e la collaborazione fra i due Enti;

DATO ATTO che fra le competenze comunali rientra quella di garantire l’effettuazione del servizio

di scuola dell’infanzia e che al Comune è riconosciuta la possibilità di contribuire finanziariamente

al funzionamento delle scuole dell’infanzia operanti sul proprio territorio;

STABILITO che è garantita la libertà di scelta dei cittadini tra le scuole dell’infanzia presenti sul

territorio di Buccinasco, nei limiti delle rispettive ricettività;

Pag. 2

VERIFICATO che ai sensi dell’art. 5, comma 3, della L.R. Lombardia 31/1980, per garantire nelle

scuole dell’infanzia autonome l’attuazione dei servizi disciplinati dalla legge stessa sono, di norma,

stipulate apposite convenzioni con gli enti gestori in modo da conseguire la parità di trattamento

degli utenti nelle diverse scuole pubbliche e private, funzionanti nel territorio;

REPUTATO opportuno, sulla base di tali premesse, garantire forme di collaborazione tra il Comune

e la Società Cooperativa Sociale Scuola Materna Paritaria Parrocchiale Romano Banco, al fine di

consentire, da una parte l'efficace proseguimento dei fini educativi di questa, e dall'altra un

coordinamento organizzativo degli interventi del Comune nel settore dell'infanzia, pur nel massimo

rispetto e tutela della scuola statale;

CONSTATATO che la convenzione in vigore fra il Comune e la Società Cooperativa Sociale

Scuola Materna Paritaria Parrocchiale Romano Banco:

− non prevede un termine di scadenza;

− stabilisce all’art.2 che il Comune si impegna “a versare la differenza fra costo alunno reale e la

retta pagata”;

CONSIDERATO che la Corte dei Conti – sezione Lombardia ha affermato che:

− l’Amministrazione Comunale ogniqualvolta riconosce benefici economici a soggetti privati

deve assumere particolari cautele, anche al fine di garantire l’applicazione dei principi di buon

andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione che debbono caratterizzare

l’attività amministrativa (parere n.75/2008);

− il Comune deve adottare particolari cautele in ordine al corretto utilizzo dei fondi pubblici,

dovendosi prevedere convenzionalmente adeguate rendicontazioni sul servizio educativo reso,

al fine di permettere il controllo da parte dell’Ente locale sull’effettiva destinazione della spesa

al fine pubblico per cui è sostenuta (parere n.1/2010);

− l’Ente Locale non può accollarsi l’onere di ripianare di anno in anno, mediante la previsione di

un generico contributo annuale o anche occasionalmente le perdite gestionali della scuola,

perché a queste deve essere in grado di far fronte la scuola con il suo patrimonio (parere

n.1138/2009 e parere n.1/2010);

− l’erogazione di un finanziamento alle scuole dell’infanzia private volto a soddisfare esigenze

della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune non può equivalere ad un

depauperamento del patrimonio comunale (parere n.1/2010);

RITENUTO per i motivi suesposti che la disciplina della convenzione in essere con la Società

Cooperativa Sociale Scuola Materna Paritaria Parrocchiale Romano Banco non risponde più ai

criteri di legittimità ormai assurti a principi consolidati nella giurisprudenza della magistratura

contabile;

DATO ATTO che con nota prot. n. 20569 del 19.12.2011 notificata tramite messo comunale in data

20.12.2011 è stato sottoposto alla Società Cooperativa Sociale Scuola Materna Paritaria

Parrocchiale Romano Banco un nuovo schema di convenzione a valere dall’anno scolastico

2012/2013, che prevede la rideterminazione del criterio contributivo a carico del Comune, in linea

con i principi economici e di efficienza ed in rispondenza all’esigenza di rispetto degli equilibri di

bilancio;

CONSTATATO che la Società Cooperativa Sociale Scuola Materna Paritaria Parrocchiale Romano

Banco con nota acquisita al Protocollo Generale n. 20910 in data 23.12.2011 ha rigettato la proposta

avanzata dall’Amministrazione Comunale;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Pag. 3

DELIBERA

1) di esprimere atto di indirizzo al Responsabile del Settore Istruzione, Attività Culturali e

Ricreative per il recesso della convenzione in atto con la Società Cooperativa Sociale Scuola

Materna Paritaria Parrocchiale Romano Banco;

2) di esprimere atto di indirizzo al Responsabile del Settore Istruzione, Attività Culturali e

Ricreative, al fine di avviare la trattativa per la stipula di una nuova convenzione, basata sui

seguenti presupposti:


− contributo quota fissa annuale pari ad € 36.000,00;

− contributo quota annuale a favore di ogni alunno residente pari ad € 500,00;

− indicazione della effettiva durata della convenzione;

Successivamente, considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Pag. 4

PARERI

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 ed in relazione al contenuto della premessa, la

presente proposta di deliberazione avente ad oggetto “LINEE DI INDIRIZZO E RECESSO

DELLA CONVENZIONE CON LA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE SCUOLA

MATERNA PARITARIA ROMANO BANCO”

“si ritiene:

- regolare sotto il profilo tecnico

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ISTRUZIONE,

ATTIVITA’ CULTURALI E RICREATIVE

F.TO DOTT. LUIGI PLACIDO

Buccinasco, 6/2/2012

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 ed in relazione al contenuto della premessa, la

presente proposta di deliberazione avente ad oggetto “LINEE DI INDIRIZZO E RECESSO

DELLA CONVENZIONE CON LA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE SCUOLA

MATERNA PARITARIA ROMANO BANCO”

“si ritiene:

- regolare sotto il profilo contabile

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ECONOMICO FINANZIARIO

F.TO FABIO DE MAIO

Buccinasco, 6/2/2012

Pag. 5

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