COMUNE DI BUCCINASCO - PROVINCIA DI MILANO - DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° 26 DEL 6/2/2012
OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO E RECESSO DELLA CONVENZIONE CON LA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE SCUOLA MATERNA PARITARIA ROMANO BANCO.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO... RICHIAMATE:
− la Legge 18 marzo 1968, n. 444 “Ordinamento della scuola materna”, che ha legittimato l'attività delle Scuole materne non statali, al fine di garantire il diritto all'educazione a tutti i
bambini in età prescolare;
− la Legge Regionale 20 marzo 1980 , n. 31 “Diritto allo studio - norme di attuazione;
− la Legge 10 Marzo 2000, n. 62 “ Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”;
− la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”;
PREMESSO che con deliberazione di G.C. n.550 del 30.09.
1983 è stata approvata la convenzione
successivamente sottoscritta fra il Comune e la Scuola Materna Parrocchiale Cooperativa a r.l. avente ad oggetto il sostegno economico a favore della scuola e la collaborazione fra i due Enti;
DATO ATTO che fra le competenze comunali rientra quella di garantire l’effettuazione del servizio di scuola dell’infanzia e che al Comune è riconosciuta la
possibilità di contribuire finanziariamente al funzionamento delle scuole dell’infanzia operanti sul proprio territorio;
STABILITO che è garantita la libertà di scelta dei cittadini tra le scuole dell’infanzia presenti sul territorio di Buccinasco, nei limiti delle rispettive ricettività;
VERIFICATO che ai sensi dell’art. 5, comma 3, della L.R. Lombardia 31/1980, per garantire nelle scuole dell’infanzia autonome l’attuazione dei servizi disciplinati dalla legge stessa sono, di norma, stipulate apposite convenzioni con gli enti gestori in modo da conseguire la parità di trattamento degli utenti nelle diverse scuole pubbliche e private, funzionanti nel territorio;
REPUTATO opportuno, sulla base di tali premesse, garantire forme di collaborazione tra il Comune e la Società Cooperativa Sociale Scuola Materna Paritaria Parrocchiale Romano Banco, al fine di consentire, da una parte l'efficace
proseguimento dei fini educativi di questa, e dall'altra un
coordinamento organizzativo degli interventi del Comune nel settore dell'infanzia, pur nel massimo rispetto e tutela della scuola statale;
CONSTATATO che la convenzione in vigore fra il Comune e la Società Cooperativa Sociale Scuola Materna Paritaria Parrocchiale Romano Banco:
−
non prevede un termine di scadenza;
− stabilisce all’art.2 che il Comune si impegna “a versare la differenza fra costo alunno reale e la retta pagata”; (Ndr qualunque essa sia. più la scuola materna privata spende. più il comune paga.)
CONSIDERATO che la Corte dei Conti – sezione Lombardia ha affermato che:
− l’Amministrazione Comunale ogniqualvolta riconosce benefici economici a soggetti privati deve assumere particolari cautele, anche al fine di garantire
l’applicazione dei principi di buon andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione che debbono caratterizzare l’attività amministrativa (parere n.75/2008);
(Ndr: ora invece la scuola materna pubblica è discriminata, ed obbligata a tagliare servizi e progetti)
− il Comune deve adottare particolari cautele in ordine al corretto utilizzo dei fondi pubblici, dovendosi prevedere convenzionalmente
adeguate rendicontazioni sul servizio educativo reso, al fine di permettere il
controllo da parte dell’Ente locale sull’effettiva destinazione della spesa al fine pubblico per cui è sostenuta (parere n.1/2010);
−
l’Ente Locale non può accollarsi l’onere di ripianare di anno in anno, mediante la previsione di un generico contributo annuale o anche occasionalmente le perdite gestionali della scuola, perché a queste deve essere in grado di far fronte la scuola con il suo patrimonio (parere n.1138/2009 e parere n.1/2010);
− l’erogazione di un finanziamento alle scuole dell’infanzia private volto a soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune non può equivalere ad un
depauperamento del patrimonio comunale (parere n.1/2010);
RITENUTO per i motivi suesposti che la disciplina della
convenzione in essere con la Società Cooperativa Sociale Scuola Materna Paritaria Parrocchiale Romano Banco
non risponde più ai criteri di legittimità ormai assurti a principi consolidati nella giurisprudenza della magistratura contabile;
DATO ATTO che con nota prot. n. 20569 del 19.12.2011 notificata tramite messo comunale in data
20.12.2011 è stato sottoposto alla Società Cooperativa Sociale Scuola Materna Paritaria Parrocchiale Romano Banco un
nuovo schema di convenzione a valere dall’anno scolastico 2012/2013, che prevede la rideterminazione del criterio contributivo a carico del Comune, in linea con i principi economici e di
efficienza ed in rispondenza all’esigenza di
rispetto degli equilibri di bilancio;
CONSTATATO che la Società Cooperativa Sociale Scuola Materna Paritaria Parrocchiale Romano
Banco con nota acquisita al Protocollo Generale n. 20910 in data 23.12.2011 ha
rigettato la proposta avanzata dall’Amministrazione Comunale;
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DELIBERA
1) di esprimere atto di indirizzo al Responsabile del Settore Istruzione, Attività Culturali e Ricreative per il
recesso della convenzione in atto con la Società Cooperativa Sociale Scuola Materna Paritaria Parrocchiale Romano Banco;
2) di esprimere atto di indirizzo al Responsabile del Settore Istruzione, Attività Culturali e Ricreative, al fine di avviare la trattativa per la stipula di una
nuova convenzione, basata sui seguenti presupposti:
−
contributo quota fissa annuale pari ad € 36.000,00; (Ndr: cioè pari circa a quanto viene dato a TUTTE le altre scuole pubbliche di Buccinasco!)
− contributo quota annuale a favore di ogni alunno residente pari ad € 500,00; (Ndr: niente di simile per le scuole pubbliche!)
− indicazione della effettiva durata della convenzione;
Successivamente, considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.